Rapporto sui risultati

Consultazione 2006/95: Ordinanza sull'armonizzazione dei registri · 9 pagine

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4.5 Sezione 5: Numero d’assicurato AVS

In questa sezione (art. 18-22 P-OArRa) è disciplinata l’attuazione della disposizione della LArRa, secondo cui il nuovo numero d’assicurato AVS deve essere iscritto quale caratteristica comune in tutti i registri di persone della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni contemplati dalla legge.

Le complessivamente poche reazioni dei partecipanti all’indagine conoscitiva su questa sezione contengono soprattutto richieste di precisazione di varie formulazioni o complementi nell’elenco dei registri. L’ordinanza prevede un aggiornamento unico e completo dei registri degli abitanti. In proposito sono stati espressi timori che i termini fissati per l’attuazione non possano essere rispettati a causa della complessità delle modifiche tecniche e organizzative richieste. In ogni caso, in generale è considerato utile il fatto che il nuovo numero d’assicurato AVS sia disponibile al più presto.

4.6 Sezione 6: Servizio ufficiale cantonale

La sezione 6 contiene disposizioni sui compiti del servizio ufficiale cantonale competente per il coordinamento, l’attuazione e il controllo della qualità dell’armonizzazione (art. 23 P-OArRa).

I partecipanti all’indagine conoscitiva hanno attirato l’attenzione soprattutto sull’assenza di chiarezza nella formulazione del compito concreto del servizio ufficiale. È stato chiesto inoltre a chi spetta la competenza per il controllo della qualità nei Cantoni che dispongono unicamente di un registro cantonale e non di registri comunali.

Da ultimo è stato fatto notare che è la Confederazione a essere competente per il REA e di conseguenza le disposizioni concernenti l’aggiornamento e l’assicurazione della qualità del REA nel P-OArRa sono superflue.

4.7 Sezione 7: Elenco degli indirizzi

Nella sezione 7 (art. 24-27 P-OArRa) sono disciplinati la tenuta e l’utilizzazione della banca dati degli indirizzi presso l’UST.

La maggior parte delle reazioni su questa sezione hanno riguardato il fatto che non tutti i Cantoni hanno un “ufficio statistico” e quindi la menzione dei servizi cantonali che possono ricevere dati dall’UST per rilevazioni statistiche proprie va adeguata di conseguenza nell’ordinanza.

Altri auspici dei partecipanti all’indagine conoscitiva sulle disposizioni di questa sezione hanno riguardato i punti seguenti:

- aggiornamento della banca dati a cadenza semestrale o solamente annuale e

non trimestrale;

- riscontro dell’UST nei confronti dei mittenti in merito a tutte le modifiche/correzioni

notificate, per evitare, nei limiti del possibile, errori nei registri federali, cantonali e comunali;

- invio gratuito dei dati ai servizi cantonali da parte dell’UST;

- precisazione dell’impiego dei dati per scopi di “ricerca e pianificazione” da parte

dell’UST.