Rapporto sui risultati
Consultazione 2006/95: Ordinanza sull'armonizzazione dei registri · 9 pagine
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4.4 Sezione 4: Utilizzazione di Sedex
Questa sezione (art. 11-17 P-OArRa) disciplina le condizioni quadro per lo scambio di dati attraverso Sedex tra la Confederazione, i Cantoni e/o i Comuni e la corrispondente realizzazione tecnica, la trasmissione dei dati, la protezione dei dati nonché l’assunzione dei costi generati dalla creazione e dalla gestione della “autostrada dei dati”.
La formulazione delle disposizioni concernenti l’allacciamento a Sedex dei servizi ufficiali competenti per i registri degli abitanti è definita da più partecipanti all’indagine conoscitiva contraddittoria e non chiara, dato che può riferirsi sia ai Cantoni che ai Comuni. È addirittura espresso il timore che le disposizioni cantonali già esistenti in materia di scambio di dati potrebbero essere violate dall’applicazione di questa disposizione nell’OArRa. È pertanto auspicata una nuova riformulazione della regolamentazione concernente l’allacciamento a Sedex. È stato proposto inoltre ripetutamente di realizzare il collegamento a Sedex in ogni caso attraverso una piattaforma cantonale e non attraverso più piattaforme in vari Comuni.
Le reazioni sugli aspetti tecnici hanno riguardato soprattutto possibili rischi e la loro gestione nei casi non disciplinati nel P-OArRa. Secondo il P-OArRa, ad esempio, ogni software dei registri ha bisogno di un certificato che ne attesti la compatibilità con Sedex. La certificazione avviene mediante autodichiarazione del fabbricante o del concessore della licenza del software. Il P-OArRa non conterrebbe nessuna disposizione su ciò che succede in caso di un cattivo funzionamento dovuto a un’autodichiarazione non corretta. Andrebbe inoltre precisata la disposizione che disciplina i casi di trasmissione dei dati difettosa. Secondo il P-OArRa, i dati inviati che non sono letti dai servizi autorizzati entro un determinato termine sono cancellati integralmente da Sedex. Nell’ordinanza non è definito né come evitare, in questi casi, una perdita irrevocabile di dati né se il mittente è informato preliminarmente della cancellazione o meno.
In generale, i partecipanti all’indagine conoscitiva vogliono ridurre al minimo i costi supplementari generati dall’utilizzazione di Sedex a loro carico. È criticato il termine di “gestori dei registri”, che non definisce in modo inequivocabile i servizi in questione. Proprio in relazione a Infostar sarebbe importante precisare che tutti i costi sono assunti dalla Confederazione, compreso l’adattatore. La prevista ripercussione dei costi di installazione e manutenzione dell’adattatore di allacciamento e di conseguenza anche di adattamento del software e dell’hardware dei registri sui Cantoni o sui Comuni può rappresentare un rischio finanziario per questi ultimi. Suscita consensi il fatto che almeno i costi della manutenzione dell’adattatore che possono scaturire da modifiche di Sedex stesso sono assunti dalla Confederazione. Alcuni fanno notare che per i Comuni più piccoli potrebbe essere finanziariamente problematico assumersi i costi provocati dall’allacciamento a Sedex. L’UST non dovrebbe inoltre riscuotere emolumenti supplementari per la trasmissione di dati per “altri scopi delle autorità”. Secondo alcuni partecipanti all’indagine conoscitiva, i Cantoni e i Comuni hanno già la responsabilità principale per la registrazione e l’aggiornamento dei dati, di cui la Confederazione approfitta, e inoltre sostengono già oneri finanziari a tal fine. Anche l’attribuzione dell’identità digitale dovrebbe restare priva di ripercussioni finanziarie.