Rapporto e avamprogetto

Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 243 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 119Fedlex · Rapporto esplicativo

l'introduzione della legge federale del 20 giugno 195275 sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF), i proventi degli interessi annui di questo fondo sono stati utilizzati per la riduzione dei contributi cantonali alle spese determinate dalla LAF (art. 20 LAF). L’interesse minimo fissato dalla legge è del 4 per cento. Attualmente, il patrimonio del fondo ammonta a circa 32 milioni di franchi, che a un tasso d'interesse del 4 per cento produce un reddito annuo di circa 1,3 milioni di franchi. Conformemente all’articolo 21 capoverso 1 LAF, questa somma è distribuita ai Cantoni «in ragione della capacità finanziaria del Cantone e del numero delle aziende agricole situate nel Cantone stesso». Le singole modalità di calcolo sono disciplinate nel decreto del Consiglio federale del 21 maggio 1954 che fissa i contributi dei Cantoni per gli assegni familiari ai lavoratori agricoli e ai contadini di montagna.

Poiché con l'entrata in vigore della NPC la capacità finanziaria non sarà più un criterio per la ripartizione dei sussidi, l'articolo 20 capoverso 3 e l'articolo 21 LAF sono stati adeguati di conseguenza76. La riduzione dei contributi cantonali mediante i proventi degli interessi annui del fondo sarà ora calcolata in proporzione agli assegni familiari versati nei singoli Cantoni in virtù della LAF.

Il decreto del Consiglio federale del 21 maggio 1954 che fissa i contributi dei Cantoni per gli assegni familiari ai lavoratori agricoli e ai contadini di montagna può dunque essere abrogato.

75 RS 836.1

76 FF 2005 5349 Page 119 of 243