Rapporto e avamprogetto
Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 243 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 115Fedlex · Rapporto esplicativo
Art. 15 OBAF/ORUAM Danni arrecati dalla selvaggina
La Confederazione può risarcire, nel quadro dei crediti stanziati, la prevenzione e la compensazione dei danni arrecati dalla selvaggina nelle zone protette federali. Sono stati compensati finora spese e danni ai Cantoni in base alle spese risultanti e fondandosi sulla capacità finanziaria del Cantone. Da ora in poi, per ogni chilometro quadrato di bandita e per ogni riserva d’uccelli acquatici e migratori, sarà versata un’indennità globale commisurata alla loro importanza (nazionale o internazionale). Il calcolo di questi importi per ogni bandita o riserva è fondato sulla superficie e sull’importanza della zona protetta. Sommando le indennità per tutte le zone protette, il totale nazionale non dovrebbe superare quello medio degli ultimi tre anni. Il contributo per unità di superficie è corrisposto soltanto se i Cantoni hanno adottato provvedimenti per la prevenzione dei danni arrecati dalla selvaggina.
Siccome certe riserve d’uccelli acquatici e migratori sono pervase da popolazioni di cinghiali, mammiferi, che causano talvolta danni molto gravi ai terreni coltivati circostanti, è possibile in casi eccezionali, secondo l’articolo 15 capoverso 1 lettera b ORUAM, accordare indennità finanziarie supplementari alle regioni interessate al fine di mitigare le conseguenze di problemi siffatti o simili e per facilitare l’accettazione delle zone protette.
Art. 16 OBAF/ORUAM Disposizione comune
Per quanto riguarda l’inadempimento o l’adempimento parziale delle misure, negli articoli 17 OBAF e 16a ORUAM, si rimanda da ora in poi ai corrispondenti articoli dell’ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio, per cui la disposizione comune vigente può essere abrogata.
Art. 17 OBAF e art. 16a ORUAM Competenza e procedura
Finora, sia l’ORUAM, sia l’OBAF sono state del tutto prive di disposizioni procedurali. Con l’introduzione degli accordi programmatici per la regolamentazione del pagamento dei sussidi, della rendicontazione e del controllo nonché dell’inadempimento o dell’adempimento parziale delle misure si rimanda ai corrispondenti articoli dell’ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio. È inoltre stabilito che l’UFAM stipula gli accordi programmatici con le autorità cantonali competenti e che esso emana le direttive pertinenti agli accordi stessi.
19 Commento all'ordinanza del 24 novembre 199354 concernente la legge federale sulla pesca (OLFP)
19.1 In generale
Dopo la dissociazione parziale degli aiuti finanziari per la pesca operata a livello di legge, e venuto meno il vincolo della capacità dei beneficiari, occorre fissare a livello d’ordinanza i provvedimenti suscettibili di essere sussidiati nonché l’aliquota di sussidio accordata a ogni provvedimento. Le aliquote variano a seconda dell’importanza del provvedimento.
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