Rapporto e avamprogetto
Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 243 pagine
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Ordinanza Disegno sulle strade nazionali (OSN)
del ...
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 7 capoverso 2, 21 capoverso 3, 41 capoverso 2, 44 capoverso 2, 49a capoverso 3, 60 e 62a capoversi 3, 5 e 7 della legge federale dell’8 marzo 19601 sulle strade nazionali (LSN),
nonché gli articoli 3 e 106 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 19582 sulla circolazione stradale (LCStr),
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Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina la costruzione, la sistemazione, la manutenzione e l’esercizio delle strade nazionali.
Art. 2 Parti costitutive delle strade nazionali
Parti costitutive delle strade nazionali sono, secondo la forma della sistemazione e i requisiti determinati dalla loro funzione tecnica:
a. il corpo stradale;
b. i manufatti, compresi i sopra e i sottopassaggi, necessari alla costruzione delle strade nazionali, eccetto tuttavia le condotte e impianti simili di terzi;
c. i raccordi e i tratti di collegamento fino alla più vicina strada cantonale, regionale o locale importante, nella misura in cui questi tratti di collegamento servono principalmente al traffico verso la strada nazionale, comprese le intersezioni e le rotatorie;
d. gli impianti accessori con le vie d’accesso, d’uscita e le eventuali vie di collegamento;
e. le aree di sosta comprese le vie d’accesso e d’uscita e le relative costruzioni e impianti;
f. le installazioni per l’esercizio e la manutenzione stradale quali punti d’appoggio, centri di manutenzione, servizi di protezione contro i danni, de-
RS ..........
1 RS 725.11
2 RS 741.01
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