Rapporto e avamprogetto

Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 243 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 116Fedlex · Rapporto esplicativo

19.2 Commento alle singole disposizioni

Art. 12 Aiuti finanziari

Nel capoverso 1 sono sanciti i tre criteri per l’assegnazione di contributi indicati nella legge federale del 21 giugno 1991 sulla pesca (LFSP)55 (miglioramento dell’habitat, ricerca, informazione). Organismi per la nutrizione dei pesci e altre specie ittiche importanti, che nella legge sono indicati separatamente, non sono esplicitamente menzionati in quanto già inclusi nelle norme specifiche relative a pesci e gamberi.

Nel capoverso 2, un’aliquota maggiore, rispetto agli altri, è assegnata ai progetti relativi alle specie particolarmente minacciate, ai miglioramenti dell’habitat, all’impegno nel sovvenzionamento delle acque di confine e ai progetti pilota. I due livelli contributivi massimi, 25 per cento e 40 per cento, corrispondono alle aliquote minima e massima vigenti.

A progetti che servono prevalentemente all’utilizzazione ittica (ad es. sorveglianza annua delle popolazioni) non viene accordato alcun sussidio (capoverso 3), in quanto gli aspetti gestionali sono di pertinenza esclusiva dei Cantoni. Questa regolamentazione si applica sia alle acque interne sia alle acque di confine. Il sovvenzionamento viene meno anche nel caso in cui sussista un responsabile per le spese sostenute.

Il servizio cantonale della pesca prende posizione (capoverso 4) in merito alle domande inoltrate da terzi in un corapporto concernente il progetto, prima che l’UFAM assegni un aiuto finanziario (capoverso 5).

20 Commento all' abrogazione dell' ordinanza del 9 luglio 196556 sui sussidi alle spese cantonali per aiuti alla formazione

La nuova legge federale del 6 ottobre 2006 sui sussidi alle spese dei Cantoni per borse e prestiti di studio nella formazione terziaria57, al contrario di quanto proposto in origine dal Consiglio federale, non prevede più l’assegnazione di sussidi federali calcolati in funzione delle spese dei Cantoni, bensì una ripartizione del credito fra i singoli Cantoni in base alla loro popolazione (art. 4). Questa modalità di ripartizione non richiede una regolamentazione specifica tramite una nuova ordinanza. La vecchia ordinanza può dunque essere semplicemente abrogata.

55 RS 923.0

56 RU 1965 478; RU 1999 2387.

57 FF 2006 7695

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