Rapporto e avamprogetto
Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 243 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 150Fedlex · Rapporto esplicativo
Allegato 4 (art. 56)
Diritto vigente: abrogazione e modifica
I
Sono abrogati i seguenti atti normativi:
1. ordinanza del 18 dicembre 19957 sulle strade nazionali;
2. decreto del Consiglio federale del 18 settembre 19618 concernente le spese per l’adattamento di opere militari cagionate dalla costruzione delle strade nazionali.
II
Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:
1. Ordinanza del 14 dicembre 19989 sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione
Art. 6 cpv. 1 lett. a e cpv. 5
1 I seguenti organi della costruzione e degli immobili (OCI) sono responsabili della gestione immobiliare:
a. l’UFCL, per gli immobili civili, ad eccezione delle strade nazionali;
5 L’Ufficio federale delle strade è competente per le strade nazionali ai sensi della legge federale sulle strade nazionali.
Art. 8 cpv. 1 primo periodo
Nel quadro dei crediti d’impegno e di pagamento autorizzati dalle Camere federali, nonché delle indicazioni del Dipartimento competente, gli OCI e l’Ufficio federale delle strade possono sbrigare nella loro sfera di competenze tutti gli affari in modo autonomo. ...
2. Ordinanza del 6 dicembre 199910 sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni
Art. 10 cpv. 3 lett. b
3 Per conseguire tali obiettivi, l’USTRA svolge le seguenti funzioni:
8RU 1961 796
9 RS 172.010.21
10 RS 172.217.1
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