Rapporto e avamprogetto

Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 243 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 150Fedlex · Rapporto esplicativo

Allegato 4 (art. 56)

Diritto vigente: abrogazione e modifica

I

Sono abrogati i seguenti atti normativi:

1. ordinanza del 18 dicembre 19957 sulle strade nazionali;

2. decreto del Consiglio federale del 18 settembre 19618 concernente le spese per l’adattamento di opere militari cagionate dalla costruzione delle strade nazionali.

II

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 14 dicembre 19989 sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione

Art. 6 cpv. 1 lett. a e cpv. 5

1 I seguenti organi della costruzione e degli immobili (OCI) sono responsabili della gestione immobiliare:

a. l’UFCL, per gli immobili civili, ad eccezione delle strade nazionali;

5 L’Ufficio federale delle strade è competente per le strade nazionali ai sensi della legge federale sulle strade nazionali.

Art. 8 cpv. 1 primo periodo

Nel quadro dei crediti d’impegno e di pagamento autorizzati dalle Camere federali, nonché delle indicazioni del Dipartimento competente, gli OCI e l’Ufficio federale delle strade possono sbrigare nella loro sfera di competenze tutti gli affari in modo autonomo. ...

2. Ordinanza del 6 dicembre 199910 sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni

Art. 10 cpv. 3 lett. b

3 Per conseguire tali obiettivi, l’USTRA svolge le seguenti funzioni:

8RU 1961 796

9 RS 172.010.21

10 RS 172.217.1

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