Rapporto e avamprogetto
Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 243 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 152Fedlex · Rapporto esplicativo
6. Ordinanza del 13 novembre 196214 sulle norme della circolazione stradale
Art. 76 cpv. 1
1 Se le condizioni locali lo permettono, i Cantoni possono autorizzare sul loro territorio, per i veicoli adibiti al trasporto di persone, impiegati esclusivamente per corse regionali, soggette a orario, di imprese di trasporto in concessione, deroghe per quanto concerne il peso totale, il peso per asse e le condizioni del movimento circolare e, giusta i capoversi 2 – 4, anche l’impiego di rimorchi nonché le dimensioni dei veicoli. Se sono percorse le strade nazionali deve essere consultato l’USTRA.
Art. 79 cpv. 2
2 Se le dimensioni e il peso legali sono superati, il permesso per tratte fuori del Cantone o per le strade nazionali può essere rilasciato soltanto alle condizioni seguenti:
(...)
Art. 79 cpv. 4
4 L’USTRA rilascia i permessi per le corse sulle strade nazionali, per i veicoli al servizio della Confederazione e per le corse per l’importazione e il transito transfrontaliero, se necessario dopo consultazione dei Cantoni.
7. Ordinanza del 5 settembre 197915 sulla segnaletica stradale
Art. 81 cpv. 1 e 2
1 L’autorità o l’Ufficio federale rilascia agli imprenditori direttive per la segnaletica dei cantieri e ne sorveglia l’esecuzione.
2 Presso i cantieri gli imprenditori possono segnalare regolamentazioni del traffico (ad es. divieti di circolazione, limitazione della velocità, deviazioni) soltanto se l’autorità o l’Ufficio federale ne hanno dato l’autorizzazione e se è stata presa una decisione formale (art. 107 cpv. 1).
Art. 98 cpv. 3
3 Negli impianti accessori delle strade nazionali sono ammessi:
a. per stazione di distribuzione di carburanti un’insegna aziendale luminosa sull’edificio e sulle strisce di separazione tra la strada nazionale e l’impianto accessorio;
14RS 741.11
15RS 741.21
30
Page 152 of 243