Rapporto e avamprogetto
Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 243 pagine
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b. costruisce, mantiene e gestisce le strade nazionali ed esercita l’alta vigilanza sul completamento della rete delle strade nazionali approvata come anche sulle strade d’importanza nazionale.
3. Ordinanza del 18 novembre 199211 concernente la misurazione ufficiale
Art. 46a Lavori sul territorio delle strade nazionali
1 D’intesa con il servizio cantonale di vigilanza sulle misurazioni, l’Ufficio federale delle strade è autorizzato a effettuare autonomamente, sul territorio delle strade nazionali, determinati lavori di misurazione ufficiale nella misura in cui disponga di un servizio proprio di misurazione diretto da un ingegnere geometra patentato.
2 I dati dei livelli d’informazione “punti fissi”, “copertura del suolo”, “oggetti singoli” e “altimetria” rilevati conformemente ai principi e alle esigenze della misurazione ufficiale dall’Ufficio federale delle strade devono essere ripresi nella misurazione ufficiale.
4. Ordinanza dell’11 febbraio 200412 sulla circolazione stradale militare
Art. 8 cpv. 1
Prima dell’esecuzione dei provvedimenti di circolazione gli organi che dispongono tali provvedimenti consultano le autorità civili competenti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.
5. Ordinanza del 6 ottobre 198613 sulla manutenzione delle strade durante il servizio attivo
Art. 2 cpv. 1
Per la manutenzione stradale delle strade nazionali è responsabile l’Ufficio federale delle strade, per quella delle altre strade sono responsabili i Cantoni.
11 RS 211.432.2
12 RS 510.710
13 RS 510.725
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