Rapporto e avamprogetto

Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 243 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 177Fedlex · Rapporto esplicativo

Commento all' Ordinanza concernente il sussidio della Confederazione per la riduzione dei premi nell’assicurazione malattie (ORPM)

1 Introduzione

Nell’ambito della Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) sarà ridefinito anche il finanziamento della riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) tra Confederazione e Cantoni (vedi Messaggio del 7 settembre 2005 concernente la legislazione esecutiva della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, NPC1).

La Confederazione concede sussidi ai Cantoni con cui questi ultimi riducono i premi agli assicurati di condizione economica modesta (articolo 65 della legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie, LAMal2).

Inoltre, per i redditi medi e bassi i Cantoni riducono di almeno il 50 per cento i premi dei minorenni e dei giovani adulti in periodo di formazione (art. 65 cpv. 1bis LAMal secondo la modifica del 18 marzo 20053). Questa disposizione è entrata in vigore il 1 gennaio 2006 e i Cantoni devono procedere alla sua attuazione entro un anno dalla sua entrata in vigore (Disposizione finale della modifica del 18 marzo 2005). Ciascun Cantone dovrà definire da sé le categorie di reddito che hanno diritto alla riduzione.

Secondo il diritto vigente i sussidi della Confederazione ai Cantoni sono stabiliti con decreto federale semplice per periodi quadriennali, tenuto conto dell’evoluzione dei costi dell’AOMS e della situazione delle finanze federali. Il Consiglio federale calcola le quote che spettano a ciascun Cantone in funzione della popolazione residente, della capacità finanziaria e del numero di frontalieri. Secondo la capacità finanziaria dei Cantoni, definisce anche in quale misura questi ultimi debbano integrare il sussidio federale con sussidi propri. Il contributo globale che devono fornire i Cantoni deve corrispondere almeno alla metà dell’importo complessivo dei sussidi federali. Un Cantone può diminuire il proprio contributo. Il sussidio federale accordato a questo Cantone è quindi ridotto in modo corrispondente (art. 66 LAMal).

Nell’ambito della NPC, la LAMal è stata in particolare modificata facendo sì che la Confederazione partecipi a un quarto delle spese lorde dell’AOMS per il 30 per cento degli assicurati. In tal modo, il sussidio federale sarà pari al 7,5 per cento delle spese lorde dell’AOMS (25 % x 30 % = 7,5 %). Le quote del sussidio federale che spettano ai singoli Cantoni sono ormai stabilite soltanto sulla base della popolazione

1FF 2005 pagg. 5349 segg., in particolare pag. 5555 segg.

2 RS 832.10

3 RU 2005 3587; FF 2004 3837 Page 177 of 243