Rapporto e avamprogetto
Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 243 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 192Fedlex · Rapporto esplicativo
Ordinanza concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata RU 2007
Capitolo 2: Strade nazionali
Sezione 1: Costruzione e sistemazione
Art. 2 Aliquote dei contributi
La partecipazione della Confederazione alle spese di costruzione computabili per il completamento si fonda sulle aliquote dei contributi fissati nell’allegato 1.
Art. 3 Spese computabili
1 Nel progetto esecutivo è stabilito quali utilizzazioni sono parzialmente o totalmente computabili.
2 Sono computabili le spese per scavi, ricuperi o riprese scientifiche (fotografie, schizzi, misurazioni) di reperti storici sul tracciato delle strade nazionali.
3 Il finanziamento delle spese per la conservazione, l’elaborazione e la custodia dei reperti spetta ai Cantoni.
Art. 4 Versamento
1 La Confederazione esegue i pagamenti ai Cantoni per il completamento proporzionalmente al progredire dei lavori di costruzione e per l’acquisto di terreno al passaggio di mano.
2 L’istanza cantonale competente redige le istruzioni e attribuisce direttamente al servizio dei pagamenti il mandato di pagamento. A questo scopo l’istanza cantonale competente sarà accreditata dalla Confederazione presso un istituto bancario da designare. L’immediata copertura del pagamento bancario avviene tramite la Banca nazionale svizzera che, a sua volta, lo gira a carico dell’Amministrazione federale delle finanze (finanze e contabilità). La Confederazione non si assume oneri bancari o interessi legati alle modalità di pagamento.
3 L’Ufficio federale delle strade (Ufficio federale), d’intesa con l’Amministrazione federale delle finanze, può ammettere altre modalità di pagamento.
Sezione 2: Manutenzione
Art. 5 Attribuzione dei costi
1 Rientrano nella manutenzione le spese
a. per le parti costitutive delle strade nazionali conformemente all’articolo 2 dell’ordinanza sulle strade nazionali, eccettuati gli impianti accessori;
b. per gli altri impianti che servono alle strade nazionali, indipendentemente dalla loro proprietà, come adattamenti territoriali, scarpate, attraversamenti di altre vie di traffico e condotte, vie di manutenzione e vie d’accesso per la-
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