Rapporto e avamprogetto

Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 243 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 193Fedlex · Rapporto esplicativo

Ordinanza concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata

RU 2007

vori di manutenzione, ruscelli, evacuazione delle acque, adattamenti di torrenti e fiumi.

2 L’Ufficio federale stabilisce caso per caso le spese computabili.

3 Per gli impianti utilizzati insieme a terzi, l’Ufficio federale stabilisce la sua partecipazione alle spese commisurata al proprio interesse.

4 L’Ufficio federale si assume le spese unicamente se, giusta i capoversi 1 lettera b e 3, l’autorizzazione dell’Ufficio federale è stata ottenuta prima della pianificazione e dell’esecuzione dei lavori di manutenzione da parte di terzi.

Sezione 3: Esercizio

Art. 6 Manutenzione corrente e interventi di manutenzione edile esenti da

progettazione

1 Rientrano nella manutenzione corrente e negli interventi di manutenzione edile esenti da progettazione le spese per:

a. le parti costitutive delle strade nazionali giusta l’articolo 2 dell’ordinanza sulle strade nazionali, eccettuati la carreggiata di una via di comunicazione di sotto o soprapassaggio, gli impianti accessori, i mezzi di gestione della polizia delle centrali dei controlli del traffico pesante nonché le installazioni per gli altri controlli del traffico;

b. gli altri impianti che servono alle strade nazionali, indipendentemente dalla loro proprietà giusta l’articolo 5 capoverso 1 lettera b della presente ordinanza.

2 Nelle convenzioni sulle prestazioni relative alla manutenzione corrente e agli interventi di manutenzione edile esenti da progettazione tra la Confederazione e i gestori per le prestazioni convenute sono stabiliti importi forfettari o che coprono i costi. Se ciò non fosse possibile per singole prestazioni, le spese sono calcolate secondo l’onere.

3 Per gli impianti utilizzati insieme a terzi, l’Ufficio federale stabilisce un contributo alle spese commisurato al proprio interesse.

Art. 7 Servizi di protezione contro i danni

1 Per i servizi di protezione contro i danni sono rimborsate le spese indotte dalle strade nazionali.

2 L’Ufficio federale può concludere convenzioni sulle prestazioni con i Cantoni. Nella convenzione sono fissati importi forfettari per le prestazioni convenute.

Art. 8 Versamento

1 Il versamento per la manutenzione corrente e gli interventi di manutenzione edile esenti da progettazione è disciplinato nella convenzione sulle prestazioni.

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