Rapporto e avamprogetto

Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 243 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 194Fedlex · Rapporto esplicativo

Ordinanza concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata RU 2007

2 Se non esiste una convenzione sulle prestazioni per i servizi di protezione contro i danni o nella convenzione sulle prestazioni non è stato disposto altrimenti, i contributi vengono pagati ogni volta a metà anno in base alla istruzioni di pagamento emanate dai Cantoni.

Sezione 4: Vigilanza finanziaria

Art. 9 Controllo delle finanze da parte dei Cantoni

1 I Cantoni devono sottoporre a un organo di controllo finanziario le attività di completamento delle loro strade nazionali per quanto siano cofinanziate dalla Confederazione, in particolare l’acquisto del terreno, l’appalto e l’esecuzione dei lavori edili.

2 L’organo cantonale di controllo finanziario vigila in particolare affinché tutti gli organi esecutivi rispettino l’obbligo di impiegare economicamente i mezzi messi a disposizione.

3 Su richiesta, i rapporti di revisione degli organi cantonali di controllo finanziario sono a disposizione dell’Ufficio federale e del Controllo federale delle finanze.

4 Possono essere inclusi nella fatturazione delle strade nazionali, nella misura del tempo di lavoro impiegato, le spese direttamente collegate all’attività di revisione da parte di agenti e incaricati cantonali.

Art. 10 Alta vigilanza

1 Per un esercizio efficace dell’alta vigilanza l’Ispettorato delle finanze dell’Ufficio federale controlla, ai sensi dell’articolo 54 della legge federale dell’8 marzo 19604 sulle strade nazionali, l’intera attività dei Cantoni mediante visione dei documenti cantonali e visite ai cantieri.

2 Per il calcolo dell’aliquota federale ai costi delle strade nazionali vengono computate soltanto le spese giustificate nel quadro di un’utilizzazione economica ed opportuna e corrispondenti alle prescrizioni della legge sulle strade nazionali e dei pertinenti atti legislativi d’esecuzione.

3 La non accettazione di spese conteggiate è comunicata ai Cantoni mediante decisione dell’Ufficio federale.

Art. 11 Competenze del Controllo federale delle finanze

Il Controllo federale delle finanze è l’autorità superiore di revisione nell’ambito delle sue competenze. Esso ha segnatamente il diritto di procedere a ispezioni.

4 RS 725.11

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