Rapporto e avamprogetto

Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 243 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 233Fedlex · Rapporto esplicativo

Spiegazioni riguardanti l’ordinanza concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata (OUMin)

1 Osservazioni preliminari

Finora le singole fattispecie di finanziamento (costruzione, manutenzione ed esercizio delle strade nazionali, costruzione delle strade principali, altri contributi vincolati alle opere, contributi non vincolati alle opere) erano disciplinate in diverse ordinanze (ad es. ordinanza sulle strade nazionali, ordinanza sulla separazione dei modi di traffico, ordinanza sulla ripartizione delle quote dell’imposta sugli oli minerali non direttamente vincolate alle opere, ordinanza concernente la vigilanza sulla costruzione e manutenzione delle strade nazionali). Per motivi materiali è giustificato riunire queste disposizioni in un’unica ordinanza. Anche se con la NPC la Confederazione sarà l’unica istanza competente per le strade nazionali, e soltanto il completamento della rete rimarrà un compito comune secondo il sistema previgente, la maggior parte delle attuali disposizioni a livello d’ordinanza mantengono la loro validità. Queste disposizioni possono dunque essere riprese nella nuova ordinanza.

Con la NPC, nell’ambito del traffico d’agglomerato la Confederazione riceve un nuovo compito, in base al quale potrà accordare contributi per le misure volte a migliorare le infrastrutture del traffico urbano e d’agglomerato. Le condizioni per i contributi ai progetti d’agglomerato sono stabilite nella legge federale del 22 marzo 19851 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata [LUMin] (articolo 17a-d LUMin).

Il 6 ottobre 2006 il Parlamento ha licenziato la legge sul fondo infrastrutturale2. A contare dal 2008, questo fondo metterà a disposizione 20,8 miliardi di franchi in 20 anni per il traffico d’agglomerato, la rete delle strade nazionali nonché le strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche. In ragione della stretta connessione materiale, le disposizioni esecutive della legge sul fondo infrastrutturale vengono riprese nella presente ordinanza. Devono essere concretate le condizioni per ottenere un contributo e la procedura per i contributi volti a migliorare le infrastrutture del traffico urbano e d’agglomerato. Le disposizioni proposte valgono per tutto il periodo di durata del fondo. Con lo scioglimento di quest’ultimo saranno necessarie nuove disposizioni esecutive.

Conformemente al piano stabilito nel fondo infrastrutturale, la base decisionale per i contributi ai progetti d’agglomerato è costituita da un decreto federale del Parlamento in cui è fissato l’ammontare dei mezzi finanziari da versare ai progetti d’agglomerato scelti. Il pertinente messaggio sarà presentato al Parlamento nel 2010. Le disposizioni a livello d’ordinanza che disciplinano i criteri per la scelta dei progetti d’agglomerato e per l’ammontare dei contributi, non essendo vincolanti, sarebbero pertanto superflue. Ciò nonostante il DATEC elaborerà istruzioni vincolanti

1 RS 725.116.2

2Legge sul fondo infrastrutturale FF 2006 7747

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