Rapporto e avamprogetto

Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 243 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 237Fedlex · Rapporto esplicativo

Nella convenzione, i provvedimenti o i pacchetti di provvedimenti da attuare sono suddivisi in un elenco A e in un elenco B. L’elenco A comprende i pacchetti pronti per essere realizzati e che saranno avviati entro il quadriennio successivo. L’elenco B concerne invece i pacchetti di provvedimenti per i quali sono ancora necessari lavori di pianificazione e accertamenti. Per ogni pacchetto sono stabiliti nella convenzione un limite di spesa globale nonché il servizio competente presso la Confederazione e l’ente responsabile. La convenzione sulle prestazioni (incl. l’attuazione dei provvedimenti urbanistici) è riesaminata periodicamente dall’Ufficio federale dello sviluppo territoriale. Se un progetto è pronto per essere realizzato, in base alla convenzione sulle prestazioni l’Ufficio federale competente fissa il contributo finanziario definitivo della Confederazione e le modalità di pagamento. Il pagamento avviene su incarico del competente Ufficio federale per il tramite dell’USTRA, a cui spetta l’amministrazione del fondo. Gli Uffici federali competenti sono responsabili dell’accompagnamento delle misure e del controllo finanziario.

Art. 19 Competenza per i progetti urgenti

I progetti urgenti (conformemente al decreto federale del 4 ottobre 2006 concernente il credito complessivo per il fondo infrastrutturale, art. 3 e 4) sono assegnati a uno degli Uffici federali. All’Ufficio federale delle strade (USTRA) vengono affidati i progetti in campo stradale, all’Ufficio federale delle strade (UFT) quelli in ambito ferroviario e dei trasporti pubblici. La competenza dell’UFT deriva dal capoverso 1, quella dell’USTRA dall’articolo 28 capoverso 1. L’Ufficio federale competente decide circa i contributi e le modalità, ed è responsabile dell’accompagnamento del progetto e del controllo finanziario.

Art. 20 Rincaro

In virtù dell’articolo 6 del Decreto federale del 4 ottobre 2006 concernente il credito complessivo per il fondo infrastrutturale, il Consiglio federale può aumentare il credito complessivo nella misura del rincaro effettivamente dichiarato e dell’imposta sul valore aggiunto. La competenza di fissare le relative basi, i metodi e le procedure è delegata all’Ufficio federale che, di concerto con l’Amministrazione federale delle finanze, elabora un indice di rincaro, tramite il quale viene stabilito il rincaro.

Capitolo 5: Contributi non vincolati alle opere (art. 22 - 31)

Art. 22 e 23

(Ripresa delle disposizioni previgenti)

Art. 24 Chiave di ripartizione per i contributi generali nel settore stradale

Entrambi gli indicatori «oneri stradali» e «attenuazione degli aggravi superiori alla media» vengono riuniti in un indicatore «oneri stradali » e ponderati con il 40 % poiché il dispendio netto dei Cantoni è direttamente influenzabile e non dà nessuna informazione in merito alla necessità e all’economicità delle spese. Inoltre, il dispendio netto non fornisce alcuna indicazione né circa le strade (categorie) che lo hanno generato né circa l’interesse che riveste per la Confederazione. Pertanto, secondo la filosofia della NPC, nella ponderazione conta meno della lunghezza delle strade. Considerata la grande importanza delle strade principali dal punto di vista

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