Rapporto e avamprogetto

Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 243 pagine

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mutino le condizioni quadro oppure un Cantone dovesse adempiere o non più adempiere i necessari criteri.

Capitolo 4: Contributi per le infrastrutture di trasporto nelle città e negli agglomerati (art. 15 - 21)

Art. 15 Agglomerati aventi diritto ai contributi

L’elenco degli agglomerati e città aventi diritto ai contributi si fonda sui criteri applicati dall’Ufficio federale di statistica (UFS). Fra questi rientrano il numero degli abitanti e l’evoluzione demografica, la struttura edilizia, il rapporto tra coloro che esercitano un’attività lucrativa e la popolazione residente, la struttura economica e l’interdipendenza tra pendolari e zona nucleo. Allo stato attuale 50 agglomerati e cinque singole città distribuiti su tutto il territorio corrispondono a tale definizione.

Il Consiglio federale aggiornerà l’elenco qualora l’UFS modifichi la definizione oppure, in base a nuovi dati statistici, i criteri siano o non siano più soddisfatti. Per le fusioni di Comuni vige una regolamentazione speciale. Poiché si verificano abbastanza spesso, al Dipartimento (DATEC) è data facoltà di modificare l’elenco.

Art. 16 Richieste

Le richieste di contributi federali ai progetti d’agglomerato devono essere presentate all’Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE). Quest’ultimo esamina e valuta i progetti. I criteri di valutazione (esigenze di base, procedura di valutazione dell’efficacia, costi computabili e distinzione tra infrastruttura ed esercizio, ecc.) sono fissati nelle istruzioni del DATEC (ampliamento del manuale d’applicazione progetti di agglomerato).

In base alle richieste, il Consiglio federale elabora un messaggio per il cofinanziamento dei progetti d’agglomerato che presenterà al Parlamento al più tardi nel 2010 (o due anni dopo l’entrata in vigore della legge sul fondo infrastrutturale).

Art. 17 Ente responsabile

Gli organi responsabili sono competenti per la pianificazione e la realizzazione dei progetti d’agglomerato. I Cantoni stabiliscono le condizioni quadro determinanti per la costituzione degli enti responsabili. Nel caso di progetti d’agglomerato intercantonali o internazionali, deve parimenti essere designato un ente responsabile autorizzato ad agire come partner della Confederazione.

L’ente responsabile deve essere in grado, sotto il profilo giuridico e organizzativo, di coordinare e realizzare in modo vincolante la convenzione sulle prestazioni attinente al progetto d’agglomerato. Esso è responsabile dell’opportunità e della correttezza tecnica dei progetti infrastrutturali.

Art. 18 Convenzione sulle prestazioni

In base al decreto parlamentare, il DATEC conclude con l’ente responsabile una convenzione sulle prestazioni riguardante il progetto d’agglomerato. In questa convenzione sono contemplati i provvedimenti da realizzare nel campo dell’infrastruttura stradale e ferroviaria, cofinanziati dalla Confederazione, nonché i provvedimenti urbanistici non cofinanziati.

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