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Consultazione 2007/100: Legge federale sui giuristi d'impresa (LGlm) · 7 pagine
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Legge sui giuristi d’impresa
d. il nome o la ditta dell’impresa nonché il suo numero d’identificazione del registro di commercio ai sensi dell’articolo 936a CO3;
e. l’indirizzo della sede dell’impresa;
f. le misure disciplinari non cancellate.
2 Il registro contiene inoltre il cognome, il nome, la data di nascita e il luogo d’origine o la cittadinanza delle persone soggette a un divieto d’iscrizione.
Art. 9 Radiazione dal registro
I giuristi d’impresa che non adempiono più una delle condizioni d’iscrizione sono radiati dal registro.
Art. 10 Consultazione del registro
1 Il registro può essere consultato:
a. dalle autorità di sorveglianza dei giuristi d’impresa iscritti e dalle autorità di sorveglianza degli avvocati, per tutti i dati dei registri di tutti i Cantoni;
b. dai giuristi d’impresa iscritti, per le indicazioni che li concernono.
2 Chiunque ha il diritto di sapere se un giurista d’impresa è iscritto nel registro o se è soggetto a un divieto d’iscrizione. I Cantoni possono rendere pubbliche tali informazioni.
Sezione 4: Regole deontologiche
Art. 11 Regole generali
I giuristi d’impresa iscritti nel registro sono soggetti alle regole deontologiche seguenti:
a. esercitano la loro attività con cura e diligenza;
b. valutano le questioni giuridiche in piena indipendenza dalle istruzioni di persone non iscritte nel registro.
Art. 12 Segreto professionale
1 I giuristi d’impresa iscritti nel registro sono tenuti a mantenere, senza limiti di tempo e nei confronti di chiunque, il segreto professionale in merito alla consulenza giuridica o all’attività forense. Tale obbligo non cessa nemmeno in caso di un’eventuale radiazione dal registro.
2 Vigilano affinché i loro ausiliari si attengano al segreto professionale.
3 L’autorità di sorveglianza può liberarli dal segreto professionale.
3 RS 220