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Consultazione 2007/100: Legge federale sui giuristi d'impresa (LGlm) · 7 pagine

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Legge sui giuristi d’impresa

d. il nome o la ditta dell’impresa nonché il suo numero d’identificazione del registro di commercio ai sensi dell’articolo 936a CO3;

e. l’indirizzo della sede dell’impresa;

f. le misure disciplinari non cancellate.

2 Il registro contiene inoltre il cognome, il nome, la data di nascita e il luogo d’origine o la cittadinanza delle persone soggette a un divieto d’iscrizione.

Art. 9 Radiazione dal registro

I giuristi d’impresa che non adempiono più una delle condizioni d’iscrizione sono radiati dal registro.

Art. 10 Consultazione del registro

1 Il registro può essere consultato:

a. dalle autorità di sorveglianza dei giuristi d’impresa iscritti e dalle autorità di sorveglianza degli avvocati, per tutti i dati dei registri di tutti i Cantoni;

b. dai giuristi d’impresa iscritti, per le indicazioni che li concernono.

2 Chiunque ha il diritto di sapere se un giurista d’impresa è iscritto nel registro o se è soggetto a un divieto d’iscrizione. I Cantoni possono rendere pubbliche tali informazioni.

Sezione 4: Regole deontologiche

Art. 11 Regole generali

I giuristi d’impresa iscritti nel registro sono soggetti alle regole deontologiche seguenti:

a. esercitano la loro attività con cura e diligenza;

b. valutano le questioni giuridiche in piena indipendenza dalle istruzioni di persone non iscritte nel registro.

Art. 12 Segreto professionale

1 I giuristi d’impresa iscritti nel registro sono tenuti a mantenere, senza limiti di tempo e nei confronti di chiunque, il segreto professionale in merito alla consulenza giuridica o all’attività forense. Tale obbligo non cessa nemmeno in caso di un’eventuale radiazione dal registro.

2 Vigilano affinché i loro ausiliari si attengano al segreto professionale.

3 L’autorità di sorveglianza può liberarli dal segreto professionale.

3 RS 220