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Consultazione 2007/100: Legge federale sui giuristi d'impresa (LGlm) · 7 pagine
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Legge sui giuristi d’impresa
Art. 13 Denominazione professionale
Nelle relazioni d’affari i giuristi d’impresa menzionano la loro iscrizione nel registro.
Art. 14 Obbligo di comunicazione dei giuristi d’impresa
I giuristi d’impresa iscritti comunicano all’autorità di sorveglianza qualsiasi fatto che implica una modifica dei dati del registro che li concernono.
Sezione 5: Sorveglianza disciplinare
Art. 15 Obbligo di comunicazione delle autorità
Le autorità giudiziarie e amministrative cantonali comunicano senza indugio all’autorità di sorveglianza del Cantone in cui è iscritto il giurista d’impresa l’eventuale:
a. inadempimento di una delle condizioni d’iscrizione;
b. violazione di una regola deontologica.
Art. 16 Procedura disciplinare
1 Se un giurista d’impresa iscritto nel registro viola le regole deontologiche, l’autorità di sorveglianza può pronunciare le misure disciplinari seguenti:
a. l’avvertimento;
b. l’ammonimento;
c. la multa fino a 20 000 franchi;
d. la radiazione dal registro e il divieto provvisorio d’iscrizione;
e. la radiazione dal registro e il divieto definitivo d’iscrizione.
2 Per la durata della procedura disciplinare l’autorità di sorveglianza può pronunciare a titolo cautelare la radiazione dal registro e il divieto d’iscrizione.
Art. 17 Validità del divieto d’iscrizione
1 Il divieto d’iscrizione è valido sull’intero territorio della Confederazione.
2 L’autorità di sorveglianza comunica il divieto d’iscrizione alle autorità di sorveglianza degli altri Cantoni.
Art. 18 Prescrizione
1 L’azione disciplinare si prescrive in un anno dal giorno in cui l’autorità di sorveglianza è venuta a conoscenza dei fatti contestati.
2 La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto istruttorio dell’autorità di sorveglianza.