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Consultazione 2007/100: Legge federale sui giuristi d'impresa (LGlm) · 7 pagine

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Legge sui giuristi d’impresa

puniti, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

3. Legge federale del 15 giugno 19346 sulla procedura penale:

Art. 77 cpv. 2 (nuovo)

1 Non possono essere obbligati a deporre su prodotti della loro consulenza giuridica o attività forense tutelati dal segreto professionale i giuristi d’impresa iscritti in un registro cantonale e i loro ausiliari.

4. Legge federale del 22 marzo 19747 sul diritto penale amministrativo:

Art. 50 capoverso 2bis (nuovo)

2bis La perquisizione deve essere fatta in modo da tutelare il segreto dei prodotti della consulenza giuridica o attività forense dei giuristi d’impresa e dei loro ausiliari.

5. Legge del 23 giugno 20008 sugli avvocati

Art. 10 cpv. 1 lett. c

1 Il registro può essere consultato:

c. dalle autorità di sorveglianza degli avvocati e dalle autorità di sorveglianza dei giuristi d’impresa iscritti.

Art. 22 Coordinamento con l’entrata in vigore del Codice di diritto processuale

penale svizzero del 5 ottobre 20079

Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore il Codice di diritto processuale penale svizzero o la presente legge, all’atto della seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due leggi:

a. la modifica della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale (art. 21 n. 3 della presente legge) sarà priva di oggetto;

b. il Codice di procedura penale sarà modificato come segue:

Art. 171 cpv. 1bis (nuovo) e cpv. 2 periodo introduttivo

1bis I giuristi d’impresa iscritti in un registro cantonale e i loro ausiliari hanno facoltà di non deporre in merito ai prodotti della loro consulenza giuridica o attività forense tutelati dal segreto professionale.

2 Le persone di cui ai capoversi 1 e 1bis sono tenute a deporre se:

6 RS 312.0

7 RS 313.0

8 RS 935.61

9 FF 2007 6327