Rapporto sui risultati

Consultazione 2007/101: Convenzione di Lugano riveduta · 8 pagine

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I. Oggetto del progetto in consultazione

Il 30 ottobre 2007 è stata firmata a Lugano la nuova Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (nuova CLug).

Le novità più importanti rispetto alla Convenzione di Lugano vigente (CLug vigente)1 riguardano il foro competente in materia di contratti e quello competente in materia di consumatori. Sono state inoltre snellite le procedure di riconoscimento e d’esecuzione. Dal punto di vista del contenuto e formale si tratta di un adattamento a un regolamento dell’UE dallo stesso titolo.

Con l’entrata in vigore della Convenzione si propongono singoli adattamenti nel diritto svizzero in materia di esecuzione (D-CPC2 e LEF3), che riguardano la dichiarazione di esecutività (exequatur) e il sequestro ai sensi della LEF come mezzo di garanzia per il creditore. Ulteriori adattamenti sono previsti nella LDIP con l’obiettivo di adeguare al D-CPC e alla nuova CLug determinate disposizioni sulla competenza territoriale.

La consultazione ha avuto luogo dal 30 maggio 2008 al 12 settembre 2008.4 Vi hanno partecipato governi cantonali, organizzazioni mantello e cerchie interessate, partiti politici e università come pure alcuni specialisti. I partecipanti sono elencati nell’allegato I del presente rapporto.

II. Accoglienza in generale

La grande maggioranza dei destinatari della consultazione ha espresso un parere. Gli esiti salienti della consultazione si possono riassumere come segue:

- tutti i partecipanti alla consultazione accolgono fondamentalmente con favore la nuova

Convenzione di Lugano. L’estensione del campo d’applicazione territoriale a 11 nuovi Stati dell’UE che non aderiscono alla Convenzione vigente è la novità che più spesso viene accolta positivamente;

- tutti i partecipanti alla consultazione approvano il fatto che contemporaneamente

all’entrata in vigore della nuova Convenzione il legislatore federale proceda a uniformare il mezzo di garanzia e a adeguare il diritto procedurale svizzero (LEF e D-CPC) alle disposizioni procedurali della Convenzione. L’eliminazione dell’incertezza giuridica che ne consegue è accolta con favore;

- la grande maggioranza dei pareri è favorevole alla scelta del sequestro quale mezzo di

garanzia previsto dalla nuova CLug per il creditore che promuove l’esecuzione;

- La grande maggioranza dei pareri è favorevole alla rivalutazione procedurale del seque-

stro (sequestro su tutto il territorio svizzero, foro del luogo d’esecuzione) e all’estensione

1 RS 0.275.11

2 Disegno di Codice di diritto processuale svizzero, FF 2006 6785.

3 RS 281.1

4 La documentazione completa concernente la procedura di consultazione è disponibili in Internet al seguente indirizzo: http://www.ejpd.admin.ch/ejpd/it/home/themen/wirtschaft/ref_gesetzgebung/ref_lugano_uebereinkom men.html