Rapporto sui risultati

Consultazione 2007/101: Convenzione di Lugano riveduta · 8 pagine

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dei vantaggi che ne conseguono ai creditori svizzeri beneficiari di un titolo di rigetto definitivo;

- in riferimento all’attuazione, numerosi partecipanti auspicano una regolamentazione più

densa ed esplicita di alcune novità nella LEF;

- alcuni partecipanti auspicano che l’entrata in vigore della nuova CLug e delle nuove di-

sposizioni sia coordinata con il D-CPC e quindi posticipata al 2011;

- gli adattamenti della LDIP sono in generale accolti positivamente. Soltanto la prevista

limitazione del foro di adempimento (art. 113 LDIP) al luogo di adempimento della prestazione caratteristica ha suscitato singole critiche.

III. Riassunto dei pareri

1. Pareri sulla ratifica della nuova CLug

Una maggioranza dei partecipanti alla consultazione, in particolare quasi tutti i Cantoni e le associazioni dell’economia nonché il PLR, mette in evidenza i vantaggi dell’estensione del campo d’applicazione territoriale a 11 nuovo Stati che attualmente non aderiscono alla CLug in vigore. Tale estensione permette di proseguire la consolidata partecipazione allo spazio giuridico europeo. Singoli partecipanti approvano esplicitamente il fatto che sia prevista la possibilità di adesione di Stati extraeuropei (HK beider Basel, BL). Soltanto la Camera di commercio di Zurigo (ZHK) teme che in futuro debbano essere eseguite «sentenze estremamente dubbie dal punto di vista qualitativo» pronunciate nei nuovi Stati dell’UE.

La revisione del contenuto e della struttura della CLug, «che si è consolidata e di cui non si può più fare a meno nella prassi» (economiesuisse), è in linea di massima accolta con favore, anche se alcune disposizioni hanno dato adito a osservazioni critiche.

Singoli partecipanti criticano la nuova regolamentazione del foro del luogo di adempimento (art. 5 n. 1 nuova CLug), in quanto troppo complicata e poco ponderata e la cui riforma si sarebbe fermata a mezza strada (UniNE). Alcuni partecipanti avrebbero preferito un’abrogazione completa della disposizione (Associazione LEF, ZHK) o per lo meno un’estensione della definizione autonoma del luogo di adempimento (lett. b) a tutti i tipi di contratto (BE, HK beider Basel). Tuttavia la almeno parziale restrizione del foro del luogo di adempimento è prevalentemente accolta con favore anche da chi critica la disposizione.

L’estensione della competenza a contratti conclusi da consumatori (art. 15 lett. c nuova CLug), in particolare anche alle transazioni per mezzo di Internet, è accolta con favore da gran parte dei partecipanti, segnatamente dalle organizzazioni di tutela dei consumatori (FRC, Commission Fédérale de la Consommation). Queste ultime deplorano il livello basso di tutela del diritto (materiale) svizzero rispetto a quello dell’UE. Per contro, Swissbanking e alcune camere di commercio (VD, ZHK, Chambre Vaudoise, Centre Patronal) esprimono critiche in relazione alle conseguenze dell’articolo 15 lettera c nuova CLug per gli affari bancari che sono ora contemplati senza eccezione dalla disposizione.

L’Unione sindacale svizzera si esprime a favore della maggiore tutela dei lavoratori derivante dalle disposizioni sul foro della nuova CLug (art. 19 cpv. 2 lett. b).