Rapporto sui risultati

Consultazione 2007/105: Decr. fed. che approva e traspone lo scambio di note tra la Svizzera e l'EU concernente l'adozione della decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla semplificazione dello scambio d'informazioni tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge · 6 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 3Fedlex · Rapporto sui risultati

Risultati della procedura di consultazione

sulla compatibilità tra le soluzioni proposte dal progetto LSIS e quelle del nuovo codice di procedura penale svizzero la cui entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2011. Alcuni Cantoni, infine, contestano l’obbligo di utilizzare dei formulari specifici per agevolare lo scambio d’informazione.

Il Cantone di Zurigo è favorevole a una semplificazione dello scambio di informazioni e approva l’avamprogetto di decreto federale. Esso ritiene tuttavia che debbano essere apportati diversi miglioramenti. In primo luogo, il termine di otto ore per rispondere alle richieste urgenti è troppo breve e dovrà essere prolungato nella pratica. Il Cantone di Zurigo avrebbe, inoltre, desiderato che venissero chiariti i motivi che hanno indotto la Confederazione a non integrare le disposizioni nel nuovo codice di procedura penale o che venissero, per lo meno, definiti più precisamente gli obblighi dei Cantoni in materia legislativa. Ad esempio, la denominazione generale dell’articolo 3 concernente le autorità di perseguimento penale produce più confusione che chiarezza. Inoltre i confini tra la LSIS e la legge sull’assistenza internazionale in materia penale (AIMP)1 non sono ben delimitati. Il Cantone di Zurigo auspica pertanto che la Confederazione fornisca assistenza nel coordinare la trasposizione da parte dei Cantoni. Al fine di ridurre alcune ambiguità, il Cantone propone d’introdurre un secondo capoverso nell’articolo 2 concernente le informazioni in cui si specifica che le informazioni ottenute attraverso misure coercitive prima della ricezione della richiesta non rientrano nel campo d’applicazione della LSIS. Per quanto concerne invece l’articolo 4, nel futuro Messaggio occorrerà precisare ciò che la Confederazione si attende concretamente dai Cantoni nell’ambito dell’attuazione legale e pratica. Il testo dell’articolo 6 va riscritto e precisato per evitare problemi d’interpretazione con l’articolo 67a AIMP. Il tenore dell’articolo 8 capoverso 4 dovrebbe essere precisato per garantire la tutela dei segreti professionali, d’affari, bancari, di fabbricazione e amministrativi. Infine, l’incaricato della protezione dei dati del Cantone di Zurigo fa notare che l’assenza nella LSIS di disposizioni specifiche sulla protezione dei dati contraddice la volontà espressa nel rapporto esplicativo di avere una legge speciale che sia chiara e completa.

Il Cantone di Berna accoglie l’avamprogetto di legge e in particolar modo il processo descritto nel rapporto esplicativo che attribuisce alla Centrale operativa fedpol un ruolo centrale nello scambio tra le autorità di perseguimento penale cantonali ed estere. Il Cantone propone di migliorare il testo dell’allegato 1 menzionando i reati definiti nel diritto svizzero che corrispondono ai reati del mandato d’arresto europeo, e quindi non soltanto gli articoli delle leggi federali corrispondenti.

Il Cantone di Svitto approva la nuova legge, interrogandosi tuttavia sui motivi per cui la Confederazione non abbia deciso d’integrare queste disposizioni nel nuovo codice di procedura penale svizzero. Il Cantone segnala inoltre la possibile confusione tra i termini «Stati Schengen» e «Stati associati» esprimendosi in favore di una designazione più precisa. Infine, richiama l’attenzione sul fatto che la legge non risolve la questione della sua possibile cattiva applicazione: cosa accadrebbe, ad esempio, se le informazioni comunicate dovessero ledere i diritti di un individuo? Il Cantone di Svitto suggerisce pertanto l’introduzione di un articolo supplementare relativo alle sanzioni.

Il Cantone di Basilea Campagna accoglie la legge proposta, ma si rammarica del fatto che la Confederazione non abbia scritto una legge valida per tutte le autorità svizzere di perseguimento penale. Il Cantone chiede alla Confederazione di entrare in merito a questa questione, procedendo se del caso alla stesura di una legge federale che disciplini tutti gli aspetti relativi allo scambio di informazioni tra le autorità di perseguimento penale svizzere ed estere.

1 Legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale (RS 351.1 AIMP)