Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/105: Decr. fed. che approva e traspone lo scambio di note tra la Svizzera e l'EU concernente l'adozione della decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla semplificazione dello scambio d'informazioni tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge · 18 pagine

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Rapporto esplicativo

1 Punti essenziali del progetto

1.1 Situazione iniziale

Il 5 giugno 2005 gli elettori hanno accettato gli Accordi bilaterali con l’UE per l’associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino. Con questi Accordi la Svizzera s’impegna, conformemente alla Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen (CAS)1, ad adottare, fra l’altro, delle disposizioni volte ad agevolare lo scambio d’informazioni in materia di polizia. Gli articoli 39 e 46 CAS che trattano questo tema non hanno tuttavia sortito gli effetti positivi auspicati perché la loro applicazione concreta si è rivelata insufficiente. Durante lo scambio d’informazioni in materia di polizia permangono gli stessi ritardi e difficoltà o persino i medesimi ostacoli del passato.

Queste lacune nello scambio d’informazioni, l’attuale minaccia rappresentata dal terrorismo e l’intenzione manifestata dall’UE mediante il Programma dell’Aia di rafforzare la libertà, la sicurezza e la giustizia nell’Unione europea2, hanno indotto il Consiglio ad approvare la decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell’Unione europea incaricate dell’applicazione della legge (qui di seguito decisione quadro o decisione quadro relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni, DQ-VI)3. La decisione quadro, elaborata su iniziativa della Svezia, introduce con il cosiddetto principio di disponibilità4 un approccio innovativo nei confronti dello scambio d’informazioni e lo semplifica considerevolmente.

Per la Svizzera si tratta di uno sviluppo dell’acquis di Schengen5 ai sensi dell’articolo 2 paragrafo 3 dell’Accordo riguardante l’associazione della Svizzera a Schengen (AAS)6. La presente decisione quadro deve pertanto essere approvata, recepita e trasposta. L’articolo 39 paragrafi 1-3 (cooperazione tra forze di polizia) e l’articolo 46 (scambio spontaneo di informazioni nel contesto della cooperazione di polizia) CAS saranno sostituiti, per quel che riguarda lo scambio d’informazioni tra le autorità di perseguimento penale previsto dalla presente decisione quadro.

1Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi

degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, GU 2000 L 239, pag. 19 segg.

2GU 2005 C 53, pag. 1 segg.

3GU L 386 del 29.12.2006, pag. 89 segg.

4Nell’UE il principio di disponibilità descrive un approccio innovativo nei confronti dello

scambio transfrontaliero tra gli Stati membri, di informazioni rilevanti per il perseguimento penale. Secondo questo principio in tutta l’Unione europea, un ufficiale di un’autorità di perseguimento penale di uno Stato membro che ha bisogno di informazioni

nell’esercizio delle sue funzioni può ottenere tali informazioni da un altro Stato membro, e l’autorità di perseguimento penale nell’altro Stato membro che dispone di tali informazioni è di principio tenuta a trasmettergliele per i fini dichiarati. Il principio di disponibilità non fa sostanzialmente parte dell’acquis di Schengen (cfr. la proposta della Commissione su una decisione quadro del Consiglio sullo scambio di informazioni in virtù del principio di disponibilità, COM(2005) 490 definitivo, 3), ma questo non esclude una sua applicazione parziale anche nel contesto di uno sviluppo della CAS se si modificano o si completano le disposizioni di quest’ultima.

5Art. 12 par. 1 DQ-VI come pure il considerando n. 14 della DQ-VI.

6 RS 0.360.268.1