Rapporto sui risultati

Consultazione 2007/105: Decr. fed. che approva e traspone lo scambio di note tra la Svizzera e l'EU concernente l'adozione della decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla semplificazione dello scambio d'informazioni tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge · 6 pagine

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Risultati della procedura di consultazione

Confederazione e le loro omologhe estere, in particolare in materia di riciclaggio di denaro (art. 31 e 32 LRD)2, di vigilanza sulle banche (art. 23sexies e 23septies LBCR)3, di borse e commercianti di valori mobiliari (art. 38 e 38a LBVM)4 e di investimenti collettivi di capitale (art. 142 e 143 LICol)5. Swissbanking auspica anche che il testo dell’articolo 2 sia più preciso ed escluda lo scambio di informazioni ottenute precedentemente mediante misure coercitive. Andrebbe inoltre escluso lo scambio semplificato d’informazioni concernenti i diversi segreti professionali tutelati da alcune leggi speciali e dal codice penale. Swissbanking propone inoltre l’introduzione di un allegato 2 che elenchi le informazioni ottenute mediante misure coercitive e nomini, a titolo d’esempio, la produzione di documenti bancari («Aktenedition von Bankunterlagen»). Chiede infine che nel futuro Messaggio venga precisato ciò che s’intende per «servizi privati». A tale proposito, essa è favorevole a introdurre un allegato 3 che elenchi le «autorità di perseguimento penale, di altre autorità e di servizi privati», come integrazione quindi dell’articolo 3. SwissBanking propone di abrogare il capoverso 2 dell’articolo 5 LSIS che contraddice la riserva generale in favore delle disposizioni legali e convenzionali dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale. Considerando le proposte di modifica degli articoli 1, 2 e 3, occorrerebbe modificare anche l’articolo 6 LSIS relativo allo scambio spontaneo di informazioni.

SwissBanking ritiene che le disposizioni potestative di cui all’articolo 8 capoverso 5 e 11 capoverso 1 lettere d ed e LSIS non siano sufficienti e che andrebbero quindi sostituite con un obbligo. Essa auspica che nel futuro messaggio venga definito meglio il processo concreto di scambio d’informazioni in modo da precisare il divieto per i Cantoni di comunicare direttamente le informazioni alle autorità estere secondo la legge in oggetto. SwissBanking è infine favorevole alla redazione di un articolo 14 che disciplini le competenze e la procedura da seguire in caso di controversie relative all’applicazione della LSIS e propone per l’allegato 1 un nuovo titolo «Reati considerati dalla legislazione svizzera che corrispondono o sono equivalenti a quelli stabiliti dalla decisione quadro 2002/960/GAI».

L’Unione delle banche cantonali svizzere chiede che venga trovata una soluzione adeguata al problema legato al rischio latente che, nel corso di uno scambio di dati relativi a un indagine, tali informazioni possano essere inoltrate senza autorizzazione. Occorrerebbe garantire che le autorità estere possano utilizzare le informazioni comunicate dalla Svizzera solo per lo scopo dichiarato e assicurare in particolare che le informazioni trasmesse non possano essere utilizzate come prova dinanzi a un’autorità giudiziaria senza esplicita autorizzazione. La St-Galler Kantonalbank ritiene necessaria la nuova legge e accoglie l’avamprogetto, pur rilevando alcune lacune. È necessario pertanto assicurarsi che le informazioni comunicate non possano essere utilizzate dinanzi a un tribunale in assenza di un’esplicita autorizzazione da parte delle autorità svizzere. La Banca cantonale di San Gallo si augura che i rischi di confusione tra la LSIS e l’AIMP vengano ridimensionati, soprattutto per quanto concerne i rapporti tra le autorità e le banche. Infine, chiede di indicare con chiarezza le autorità di perseguimento penale considerate dalla LSIS.

L’Unione svizzera degli imprenditori e la Società svizzera degli impiegati di commercio (SIC Svizzera) hanno rinunciato a esprimere un parere.

L’Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM) conferma di aver sostenuto il decreto federale relativo agli accordi bilaterali d’associazione allo spazio di Schengen e di Dublino. L’USAM, così come il Centre patronal e la Chambre vaudoise des arts et métiers, chiede tuttavia di

2 RS 955.0

3 RS 952.0

4 RS 954.1

5 RS 951.31