Rapporto sui risultati
Consultazione 2007/108: Protocollo II concernente l'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 ai due nuovi Stati membri dell'UE, Romania e Bulgaria · 5 pagine
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membri, a condizione che siano colmate le lacune riscontrate nell’applicazione delle misure d’accompagnamento, in particolare aumentando considerevolmente i controlli, inasprendo le sanzioni e perfezionando le procedure. In effetti il PS ritiene che soltanto un’applicazione completa ed efficace delle misure d’accompagnamento permetterà di impedire il dumping salariale e sociale.
Analogamente al PS, i Verdi fanno dipendere il loro sostegno all’estensione dell’Accordo alla Bulgaria e alla Romania da una migliore applicazione delle misure d’accompagnamento. Il partito raccomanda in particolare di raddoppiare i controlli, di obbligare i servizi competenti a svolgerne un determinato numero, di esigere informazioni sui salari prima dell’inizio di un’attività oppure l’invio di tutte le offerte di lavoro agli organi di controllo.
Secondo l’UDC la Svizzera deve innanzitutto difendere i propri interessi e soprattutto la propria sovranità fiscale. Quindi si tratta di chiarire tale questione prima di qualsiasi estensione dell’ALC che avvantaggi esclusivamente l’UE. Qualora l’UE non dovesse riconoscere la sovranità fiscale della Svizzera con un documento a carattere vincolante, l’UDC lancerà un referendum contro l’estensione alla Bulgaria e alla Romania della libera circolazione delle persone.
4 Risultati della consultazione presso le associazioni mantello, i partner sociali e le altre organizzazioni interessate
La stragrande maggioranza delle organizzazioni consultate ritiene che l’ALC e la sua estensione costituiscano un fattore di crescita per il nostro Paese. L’estensione dell’Accordo alla Bulgaria e alla Romania favorisce soprattutto la stabilità politica ed economica del continente europeo, come pure il mantenimento di una pace duratura. Poiché la Bulgaria e la Romania fanno entrambe parte dell’UE e dato che sono escluse disparità di trattamento fra i suoi Stati membri, l’estensione dell’Accordo non andrebbe ostacolata perché altrimenti si creerebbe una controproducente insicurezza giuridica. Le esperienze positive con gli Accordi bilaterali, il miglioramento dell’applicazione delle misure d’accompagnamento, l’attuazione di un regime transitorio simile a quello attualmente in vigore per gli Stati entrati a far parte dell’UE nel 2004 (che non hanno esaurito i loro contingenti) e la necessità di accogliere nuova manodopera straniera tenendo così conto dell’attuale evoluzione demografica in Svizzera sono tutti ritenuti elementi che depongono chiaramente a favore dell’estensione dell’Accordo alla Bulgaria e alla Romania. Viene giudicata positivamente anche la distinzione fra l’estensione e il problema degli accordi di riammissione. Prevale in effetti la certezza che, grazie all’introduzione graduale della libera circolazione combinata con altri elementi quali lo sviluppo congiunturale, le restrizioni iniziali e il miglioramento dello standard di vita in questi Paesi avranno un forte impatto sui movimenti migratori.
Le organizzazioni consultate ricordano inoltre che le nostre imprese beneficeranno di un accesso facilitato a un mercato di 30 milioni di potenziali nuovi consumatori. Negli ultimi due anni il commercio fra la Svizzera e questi due Stati è cresciuto in media del 15 per cento. Le imprese svizzere avranno specialmente la possibilità di inviare i loro impiegati nei due Paesi per lavori di montaggio o di manutenzione di apparecchiature. La Svizzera otterrà inoltre nuove possibilità per reclutare manodopera straniera e soddisfare la domanda di lavoratori meno qualificati, soprattutto in determinati settori (turismo, ristorazione, sanità, edilizia e agricoltura). In considerazione delle esperienze maturate nel corso degli ultimi anni con l’applicazione dell’Accordo e la sua estensione ai dieci Stati entrati a far parte dell’UE nel 2004, la maggior parte dei partecipanti alla consultazione è convinta che l’estensione graduale dell’Accordo alla Bulgaria e alla Romania non provocherà un’immigrazione su vasta scala in Svizzera. Giudicano appropriati i termini transitori concordati e le misure restrittive previste per accedere al mercato svizzero del lavoro (contingenti, priorità alla manodopera qualificata e controllo delle condizioni salariali e di lavoro per un periodo massimo di sette