Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/108: Protocollo II concernente l'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 ai due nuovi Stati membri dell'UE, Romania e Bulgaria · 11 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 1Fedlex · Rapporto esplicativo

Estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 alla Bulgaria e alla Romania: protocollo aggiuntivo II all’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC)

Note esplicative per la consultazione

1. Contesto generale

Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore i sette accordi settoriali (Bilaterali I) conclusi tra la Svizzera e la Comunità europea (CE). In seguito all’allargamento dell’Unione europea (UE) a 25 Stati membri, avvenuto il 1° maggio 2004, sei dei sette accordi settoriali conclusi con la Svizzera sono stati automaticamente estesi ai nuovi Paesi membri dell’UE. Contrariamente a questi accordi, l’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) è un accordo misto concluso tra la Svizzera, da un lato, e la CE e i suoi Stati membri, dall’altro, nella data in cui è stato firmato l’accordo. La sua estensione ai nuovi Stati membri richiede quindi ulteriori negoziati con tutte le parti contraenti.

Tra il 16 luglio 2003 e il 7 aprile 2004 si sono svolti negoziati per l’estensione dell’ALC ai 10 Paesi che hanno aderito all’UE il 1° maggio 2004. Questi negoziati sono sfociati nella conclusione, in data 19 maggio 2004, di un primo protocollo aggiuntivo all’Accordo sulla libera circolazione delle persone (protocollo aggiuntivo I). Dall’entrata in vigore del protocollo, avvenuta il 1° aprile 2006, i cittadini di questi Stati beneficiano di un graduale accesso al mercato del lavoro svizzero.

Con l’adesione, il 1° gennaio 2007, della Bulgaria e della Romania, l’UE ha completato il suo quinto processo di allargamento. Come per gli Stati che vi hanno aderito il 1° maggio 2004, l’estensione dell’ALC a questi due nuovi Stati richiede la conclusione di un secondo protocollo aggiuntivo all’ALC (protocollo aggiuntivo II). Conformemente all’atto relativo alle condizioni di adesione dei nuovi Stati membri all’UE, la competenza di condurre negoziati su accordi con Stati terzi è stata delegata alla Commissione europea; quella di ratificarne i risultati spetterà invece al Consiglio dei ministri. Il 5 maggio 2006 quest’ultimo ha approvato il mandato negoziale della Commissione europea. In Svizzera, il mandato negoziale è stato firmato dal Consiglio federale il 22 maggio 2007. I lavori sono iniziati il 10 luglio 2007 - dopo la consultazione della Conferenza dei governi cantonali e delle Commissioni di politica esterna del Parlamento - e sono durati fino all’inizio del 2008.

L’estensione degli accordi settoriali all’UE allargata è uno degli obiettivi prioritari della politica europea del Consiglio federale. Grazie all’accesso al mercato comune allargato e in vista del futuro sviluppo demografico della Svizzera, l’estensione dell’ALC alla Bulgaria e alla Romania avviene nell’interesse della Svizzera, della sua economia e del suo mercato del lavoro. La liberalizzazione del mercato del lavoro permetterà alle imprese svizzere di beneficiare di una maggiore disponibilità di manodopera e di non essere discriminate rispetto ai loro concorrenti europei.

Le misure di accompagnamento – in vigore dal 1° giugno 2004 e rafforzate il 1° aprile 2006 – si sono dimostrate efficaci. Attualmente i Cantoni si stanno adoperando in particolare per migliorarne l’applicazione. Esse consentono soprattutto di contrastare un deterioramento delle condizioni salariali e lavorative conseguenti all’aumento dell’immigrazione.