Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/11: Modifica dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC) · 6 pagine
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Spiegazioni Documento n. 2
Esempi di carico indivisibile secondo la lettera a: garage prefabbricato in cemento (tecnicamente indivisibile), trebbiatrice, escavatore cingolato (la scomposizione causerebbe costi eccessivi).
Esempi di carico indivisibile secondo la lettera b: tronchi d’albero (superamento dei limiti in lunghezza, ma non in larghezza né di peso), piastre di acciaio (superamento dei limiti in larghezza, ma non di peso!). Trasportando più carichi di merce indivisibile su un veicolo appropriato, il peso effettivo può raggiungere al massimo 40 t. Quindi, per trasportare ad esempio 20 tronchi di legno extralunghi, dal peso effettivo di 42 t, il peso in eccesso va evitato riducendo il numero di tronchi trasportati.
Articolo 81 Condizioni per i rimorchi speciali
Ad eccezione dello stralcio dell’(inutile) capoverso 1 (vecchio art. 82 cpv. 1), nessuna modifica rispetto al diritto vigente.
Articolo 82 Misure protettive
Invariato (vecchio art. 84).
Articolo 83 Competenza
Capoverso 1: si tratta della versione che entrerà in vigore il 1° gennaio 2008, che riflette il nuovo disciplinamento delle competenze a seguito della Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti (NPC).
Capoverso 2: il primo e il terzo periodo riflettono il nuovo disciplinamento delle competenze a seguito della NPC.
Il secondo periodo è una nuova disposizione che, però, trova già applicazione nella prassi. Deve permettere ai Cantoni di rilasciare permessi ad hoc sulla base di accordi reciproci.
Capoverso 3: secondo il diritto vigente, a determinate condizioni i Cantoni possono rilasciare permessi per trasporti speciali anche per tratte fuori del Cantone (vecchio art. 79 cpv. 2). Questa regolamentazione va mantenuta. Ad essa si aggiunge il disciplinamento dello sbalzo del carico (lett. b). In tal modo si intende legalizzare la prassi attuale in materia di autorizzazioni, che prevede il rilascio di un permesso anche per le tratte extracantonali se lo sbalzo del carico (art. 73 cpv. 3) non supera 8 m posteriormente e 5 m anteriormente.
Capoverso 4: secondo il diritto vigente, possono essere rilasciati permessi per tratte fuori del Cantone anche per veicoli speciali se non sono superati determinati limiti di dimensioni e peso. Questa regolamentazione va mantenuta.
Capoverso 5: non risulta alcuna modifica materiale rispetto al diritto vigente (vecchio art. 78 cpv. 2bis).
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