Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/11: Modifica dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC) · 6 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 5Fedlex · Rapporto esplicativo
Spiegazioni Documento n. 2
Articolo 84 Comportamento nella circolazione
Ad eccezione dello stralcio dell’(inutile) secondo periodo del capoverso 3 (vecchio art. 85 cpv. 3), nessuna modifica rispetto al diritto vigente.
3. Divieto di circolare la notte e la domenica
Articolo 91 Norma
Capoversi 1-3: invariati.
Capoverso 4: invariato, ad eccezione di un intervento redazionale nella lettera f e di adeguamenti tecnico-legali nella lettera g.
I viaggi e i trasporti di cui alle lettere f-j potranno d’ora in poi essere effettuati senza permesso la notte e la domenica. Per tali merci, l’urgenza e l’inevitabilità del trasporto sono date per certe. Non risulta quindi alcun allentamento del divieto di circolare la notte e la domenica, dato che il trasporto di queste merci è già oggi effettuato praticamente senza eccezioni con un permesso annuale. Anche l’attività di controllo della polizia diventa più efficace: non vanno più controllati i permessi di circolare la notte e la domenica detenuti dai conducenti di veicoli, bensì il carico effettivamente trasportato, al fine di accertare se sono o meno soddisfatte le condizioni per la circolazione notturna e domenicale.
Capoverso 5: invariato, ad eccezione di alcuni interventi redazionali (vecchio art. 91 cpv. 5).
Capoverso 6: è proprio il documento di prova scritto che renderà possibile l’attività di controllo della polizia. L’esistenza di un rapporto contrattuale non può essere accertata soltanto con un controllo del carico.
Capoverso 7: il concetto di «volume di carico» deve essere precisato, poiché spesso vi è una mancanza di chiarezza in proposito. Secondo la prassi corrente, nella fattispecie non s’intende un quarto del volume del carico, bensì del veicolo. Il viaggio a vuoto ammesso deve perciò essere limitato a 30 minuti al massimo. Anche questa durata corrisponde alla prassi seguita di solito. Sul piano materiale, quindi, questa disposizione non introduce una nuova regolamentazione.
Capoverso 8: invariato, ad eccezione di alcuni interventi redazionali (vecchio art. 91 cpv. 7).
Articolo 92 Permessi
Capoverso 1: contrariamente ai casi di cui all’articolo 91 capoverso 4 lettere f-j, nei casi menzionati nel presente capoverso 1 lettere a-c, l’urgenza e l’inevitabilità non sono sempre date. Per tale motivo esse vanno verificate caso per caso dall’autorità. L’obbligo del permesso deve quindi essere mantenuto. Numericamente, i casi menzionati rappresentano una minima parte in confronto ai viaggi non più assoggettati al permesso (art. 91).
pagina 5 di 6