Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/11: Modifica dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC) · 6 pagine
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Spiegazioni Documento n. 2
Capoverso 2: la vigente disposizione potestativa «questo [l’USTRA] può decidere, inoltre, circa le domande provenienti dall’estero» deve essere abrogata. Secondo la prassi vigente, per i veicoli in provenienza dall’estero il trasporto assoggettato al permesso inizia, in effetti, nel primo Cantone all’entrata in Svizzera. L’USTRA rimanda quindi sistematicamente i richiedenti interessati al corrispondente Cantone di frontiera.
Abrogazione del vecchio capoverso 4: con la nuova regolamentazione dei permessi, la possibilità di autorizzare, giusta il primo periodo, i «viaggi urgenti per manifestazioni, segnatamente per il trasporto di viveri e bevande» diventa superflua, dato che l’articolo 92 capoverso 1 lettera a in combinato disposto con l’articolo 91 capoverso 4 lettera g contempla già questo tipo di viaggi. Il primo periodo del vecchio capoverso 4 va quindi stralciato, così come il secondo periodo. Nella prassi, infatti, è generalmente permesso trasportare derrate alimentari la domenica e i giorni festivi. La vecchia regolamentazione non ha quindi più ragione di esistere.
Capoverso 3: invariato, ad eccezione di una precisazione (vecchio art. 92 cpv. 5).
Capoverso 4: se un viaggio a vuoto supera i 30 minuti prescritti nel nuovo articolo 91 capoverso 7, il richiedente deve comprovare l’effettiva e oggettiva inevitabilità del viaggio durante le ore di divieto di circolazione. Nella valutazione, l’autorità preposta al rilascio del permesso deve applicare criteri molto severi, poiché per il trasportatore o il committente tutti i viaggi sono, di regola, indispensabili (ad esempio, un viaggio a vuoto da Aarau nelle ore di divieto di circolazione non è oggettivamente indispensabili per poter caricare delle derrate alimentari a Sion alle ore 02:00).
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