Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/11: Modifica dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC) · 6 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 3Fedlex · Rapporto esplicativo
Spiegazioni Documento n. 2
Articolo 79 Trasporti speciali e veicoli speciali assoggettati al permesso
Capoverso 1: l’obbligo del permesso sussiste per i trasporti che non adempiono alle condizioni di cui all’articolo 78 e per i veicoli speciali.
I trasporti speciali la cui massa e il cui peso superano i limiti menzionati o che circolano fuori delle strade di grande transito necessitano, da parte dell’autorità preposta al rilascio del permesso, di precisazioni e chiarimenti che variano di caso in caso (itinerario esatto, durata precisa del viaggio, scorta della polizia ecc.). Per questi motivi, riconducibili a esigenze di sicurezza del traffico, non è possibile rinunciare all’obbligo del permesso.
Il mantenimento dell’obbligo del permesso per i veicoli speciali è giustificato dal fatto che i veicoli esteri dalle dimensioni e/o dal peso eccezionali sono spesso designati, nella licenza di circolazione del loro Paese, come «veicoli speciali» benché il loro uso non comporti un superamento dei limiti vigenti. Ai veicoli esteri che non potrebbero essere immatricolati in Svizzera è di norma negata l’autorizzazione a circolare in Svizzera. Se tali veicoli potessero circolare senza obbligo del permesso, gli organi di controllo (dogana, polizia) non sarebbero più in grado di verificare se essi adempiono o meno ai requisiti svizzeri. Per evitare distorsioni della concorrenza, è quindi necessario mantenere in vigore il principio dell’obbligo del permesso per i veicoli speciali. Tuttavia, per i veicoli speciali svizzeri che non superano 30 m di lunghezza, 3 m di larghezza, 4 m di altezza, 44 t di peso effettivo e il cui carico sugli assi non supera 12 t per asse, il permesso può già adesso – secondo il diritto vigente (vecchio art. 78 cpv. 2bis) – essere iscritto direttamente nella licenza di circolazione ed essere rilasciato a tempo indeterminato. Quest’unico atto amministrativo, che può essere compiuto al momento dell’immatricolazione del veicolo, non comporta per il detentore alcun onere di rilievo. Tale disposizione deve quindi essere mantenuta (art. 83 cpv. 5).
Capoverso 2: questa disposizione, che si trova nel diritto vigente, va parimenti mantenuta nel nuovo diritto. I «permessi unici per più viaggi determinati» presuppongono viaggi identici fra loro per quanto riguarda il carico, le dimensioni, gli itinerari e chiaramente determinabili sotto il profilo del loro numero e del momento in cui sono effettuati.
Articolo 80 Carico indivisibile
Capoverso 1: la definizione di «carico indivisibile» deve essere fissata nella ONC. Così com’è definito al capoverso 1, il concetto corrisponde alla prassi odierna, motivo per cui non risulta alcuna modifica materiale rispetto al diritto vigente attualmente (vecchio art. 80 cpv. 1). Il trasportatore deve utilizzare veicoli appropriati e sistemare correttamente il carico. Un autocarro pesante a tre assi, ad esempio, è considerato inappropriato al trasporto di un carico indivisibile se, a causa del suo carico, il peso effettivo massimo ammesso di 26 t è superato. Il trasportatore deve allora utilizzare un autocarro a quattro assi. Nel verificare l’idoneità di un veicolo a un determinato trasporto, l’autorità preposta al rilascio del permesso deve applicare criteri severi affinché sia evitato qualsiasi superamento dei limiti legali in materia di dimensioni e pesi.
Capoverso 2 (definizione legale di carico indivisibile): si distinguono due tipi di indivisibilità delle merci:
pagina 3 di 6