Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/113: Legge federale che promuove la ginnastica e lo sport. Legge federale sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport · 40 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 2Fedlex · Rapporto esplicativo

Compendio

L'utilità sociale dello sport e del movimento è riconosciuta a livello politico e scientificamente provata. Lo sport infonde gioia di vivere e contribuisce alla qualità di vita; insieme al movimento apporta un importante contributo alla salute, all'istruzione generale, alla competenza sociale e all'integrazione. La prestazione sportiva e la disponibilità a impegnarsi sono qualità molto richieste, non solo nello sport, ma anche nella vita di tutti i giorni.

La popolazione svizzera considera lo sport una parte importante della vita e 2 milioni di persone sono impegnate in 22 500 società sportive. Circa 350 000 persone svolgono attività volontaria nell'ambito delle società sportive e apportano un importante contributo alla coesione della società e all'integrazione di differenti gruppi di popolazione.

Il sistema svizzero di promozione dello sport presenta diversi vantaggi rispetto a quello di altri Paesi. La Confederazione sostiene lo sport in base al principio della sussidiarietà e il lavoro volontario è un pilastro del sistema. Inoltre, lo sport svizzero si basa sul principio di milizia. Occorre avere cura di questo sistema di promozione fondato in misura determinante su attori della società civile. Un impegno statale è necessario nei settori in cui le attività private mancano o non sono sufficienti, a condizione che sia comprovato l'interesse pubblico.

L'evoluzione verificatasi nella società negli ultimi anni comporta nuove sfide. Basti ricordare solo alcuni temi, quali la mancanza di movimento di bambini e giovani, l'abuso di doping e i fenomeni negativi in occasione di grandi manifestazioni sportive. La legge federale del 1972 che promuove la ginnastica e lo sport non è più adeguata a far fronte a tali problematiche, è ormai superata a livello contenutistico e giuridico e va pertanto sottoposta a una revisione totale.

Basandosi sul mandato costituzionale in materia di promozione dello sport (art. 68 della Costituzione federale), la nuova legge stabilisce i principi, i presupposti e le modalità delle misure di promozione della Confederazione. L'avamprogetto riprende le basi consolidate del diritto vigente e coordina le misure di promozione attuali con le esigenze del principio di legalità, restando vincolato alla sussidiarietà dell'intervento statale.

La revisione totale si orienta agli obiettivi seguenti:

Doping: inasprimento delle disposizioni penali contro il doping per mantenere la credibilità dello sport.

Mancanza di movimento da parte di bambini e giovani: incoraggiamento all'attività motoria e sportiva dei bambini a partire dai cinque anni per prevenire l'aumento di carenze motorie e il sovrappeso di bambini e giovani.

Finanze: garanzia di un uso efficace ed efficiente delle risorse disponibili per la promozione dello sport e del movimento allo scopo di assicurare il rispetto degli obiettivi della pianificazione economica.