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Consultazione 2007/113: Legge federale che promuove la ginnastica e lo sport. Legge federale sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport · 6 pagine

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Capitolo 2: Sistemi d’informazione

Sezione 1: Sistema nazionale d’informazione per lo sport

Art. 3 Scopo

Il sistema nazionale d’informazione per lo sport è finalizzato all’adempimento dei compiti previsti nella legge sulla promozione dello sport del xx.yy.zzzz5 per il settore dei programmi di promozione dello sport e del movimento, segnatamente:

a. «Gioventù+Sport»;

b. lo sport degli anziani;

c. la formazione degli allenatori;

d. lo sport militare.

Art. 4 Dati

Il sistema contiene segnatamente i dati seguenti:

a. le generalità della persona interessata;

b. il numero d’assicurato AVS;

c. indicazioni su attività e funzioni nell’ambito dei programmi della Confederazione per la promozione dello sport e del movimento ;

d. le qualificazioni ottenute nell’ambito dei programmi della Confederazione per la promozione dello sport e del movimento;

e. dati relativi alla revoca di riconoscimenti ottenuti nell’ambito dei programmi della Confederazione per la promozione dello sport e del movimento;

f. dati forniti volontariamente dalla persona interessata.

Art. 5 Raccolta dei dati

L’UFSPO raccoglie tali dati segnatamente presso:

a. la persona interessata o il suo rappresentante legale;

b. le unità amministrative competenti dei Cantoni;

c. le federazioni sportive e le associazioni giovanili sostenute ai sensi della legge sulla promozione dello sport del yy.xx.zzzz6.

Art. 6 Comunicazione dei dati

1 L’UFSPO, mediante una procedura di richiamo, rende accessibili i dati del sistema, compresi i dati personali degni di particolare protezione, agli organi seguenti:

a. autorità cantonali d’esecuzione;

5 RS 415.0

6 RS 415.0