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Consultazione 2007/113: Legge federale che promuove la ginnastica e lo sport. Legge federale sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport · 6 pagine

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b. federazioni sportive e associazioni giovanili sostenute ai sensi della legge sulla promozione dello sport del yy.zzzz7.

2 Su richiesta, in singoli casi possono essere trasmessi a terzi i dati di cui all’articolo 4 lettere a e c.

Art. 7 Partecipazione ai costi

Il Consiglio federale disciplina la partecipazione ai costi da parte dei differenti utenti autorizzati del sistema d’informazione.

Sezione 2: Sistema d’informazione per i dati medici

Art. 8 Scopo

Il sistema d’informazione per i dati medici serve a garantire il servizio medico, il servizio d’urgenza e l’assistenza medica di sportivi e di altri pazienti.

Art. 9 Dati

Il sistema contiene i dati seguenti:

a. le generalità della persona interessata;

b. dati relativi allo stato di salute;

c. certificati e perizie di specialisti;

d. i dati necessari per il controllo della pratica;

e. dati forniti volontariamente dalla persona interessata.

Art. 10 Raccolta dei dati

L’UFSPO raccoglie i dati presso:

a. la persona interessata o il suo rappresentante legale;

b. il personale medico curante o incaricato di una perizia;

c. le persone di fiducia indicate dagli interessati.

Art. 11 Comunicazione dei dati

L’UFSPO comunica i dati del sistema alle persone e agli organi seguenti:

a. assicurazioni e casse malati, per il conteggio delle prestazioni fornite;

b. personale medico che continua il trattamento, previo accordo della persona interessata.

7 RS 415.0