Progetto
Consultazione 2007/113: Legge federale che promuove la ginnastica e lo sport. Legge federale sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport · 6 pagine
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Sezione 3: Sistemi di prenotazione e ordinazione
Art. 12 Scopo
I sistemi di prenotazione e di ordinazione servono all’amministrazione dell’infrastruttura e all’efficiente fatturazione delle prestazioni di cui hanno beneficiato gli utenti.
Art. 13 Dati
I sistemi contengono i dati seguenti:
a. nominativi, indirizzi e numeri di telefono degli utenti;
b. offerte e conteggi relativi alle singole persone.
Art. 14 Raccolta dei dati
L’UFSPO raccoglie i dati per i sistemi presso le persone interessate.
Art. 15 Comunicazione dei dati
L’UFSPO rende accessibili i dati mediante una procedura di richiamo:
a. ai diretti interessati, per i dati che li riguardano;
b. ai servizi e alle persone competenti, per la fatturazione.
Sezione 4: Sistema d’informazione della scuola universitaria
Art. 16 Scopo
Il sistema d’informazione della scuola universitaria serve a registrare gli studenti che la frequentano e a garantire i collegamenti in rete con la scuola universitaria professionale bernese.
Art. 17 Dati
Il sistema contiene i dati seguenti:
a. generalità della persona interessata;
b. indicazioni sulle formazioni precedenti e indirizzo degli studi;
c. qualificazioni ottenute nell’ambito dello studio.
Art. 18 Raccolta dei dati
L’UFSPO raccoglie i dati per il sistema presso:
a. le persone interessate;
b. il corpo insegnante.
Art. 19 Comunicazione dei dati
Mediante una procedura di richiamo, l’UFSPO rende accessibili: