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Consultazione 2007/113: Legge federale che promuove la ginnastica e lo sport. Legge federale sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport · 6 pagine

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Sezione 3: Sistemi di prenotazione e ordinazione

Art. 12 Scopo

I sistemi di prenotazione e di ordinazione servono all’amministrazione dell’infrastruttura e all’efficiente fatturazione delle prestazioni di cui hanno beneficiato gli utenti.

Art. 13 Dati

I sistemi contengono i dati seguenti:

a. nominativi, indirizzi e numeri di telefono degli utenti;

b. offerte e conteggi relativi alle singole persone.

Art. 14 Raccolta dei dati

L’UFSPO raccoglie i dati per i sistemi presso le persone interessate.

Art. 15 Comunicazione dei dati

L’UFSPO rende accessibili i dati mediante una procedura di richiamo:

a. ai diretti interessati, per i dati che li riguardano;

b. ai servizi e alle persone competenti, per la fatturazione.

Sezione 4: Sistema d’informazione della scuola universitaria

Art. 16 Scopo

Il sistema d’informazione della scuola universitaria serve a registrare gli studenti che la frequentano e a garantire i collegamenti in rete con la scuola universitaria professionale bernese.

Art. 17 Dati

Il sistema contiene i dati seguenti:

a. generalità della persona interessata;

b. indicazioni sulle formazioni precedenti e indirizzo degli studi;

c. qualificazioni ottenute nell’ambito dello studio.

Art. 18 Raccolta dei dati

L’UFSPO raccoglie i dati per il sistema presso:

a. le persone interessate;

b. il corpo insegnante.

Art. 19 Comunicazione dei dati

Mediante una procedura di richiamo, l’UFSPO rende accessibili: