Avamprogetto e rapporto
Consultazione 2007/115: Risanamento della Cassa pensioni FFS · 56 pagine
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Alla medesima epoca ha inizio la propria attività anche la fondazione di diritto privato CP FFS; la sua base legale è costituita dall’articolo 16 della legge federale del 20 marzo 1998 sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS; RS 742.31). L’ex Cassa pensioni e di soccorso del personale delle FFS (CPS FFS), il predecessore della cassa attuale, era una cassa pensioni di diritto pubblico, senza autonomia, con garanzia del disavanzo e delle prestazioni da parte della Confederazione.
Le casse pensioni menzionate qui sopra non sono state istituite all’epoca come casse chiuse, ragione per la quale la Confederazione ha dovuto garantirne il finanziamento al momento della loro creazione. Il grado di copertura delle singole casse era del 100 per cento al momento della loro rispettiva creazione. L’eliminazione delle lacune di copertura è costata oltre 30 miliardi alla Confederazione. L’allegato 1 fornisce indicazioni dettagliate su queste casse pensioni e sulle prestazioni fornite finora dalla Confederazione.
Nel quadro del rifinanziamento delle FFS, rispettivamente del finanziamento del disavanzo tecnico della CP FFS, la Confederazione ha fornito le seguenti prestazioni:
Mutui della CPS alle FFS
Conformemente all’articolo 1 capoverso 1 lettera b del decreto del 20 marzo 1998 sul rifinanziamento (RU 1998 2845), la Confederazione ha assunto il pagamento degli interessi e il rimborso dei mutui pari a 5910 milioni di franchi che la Cassa pensioni e di soccorso ha accordato alle Ferrovie federali2. La Confederazione si è procurata le risorse sul mercato dei capitali e le ha direttamente versate alla cassa pensioni.
Finanziamento della copertura insufficiente della CPS FFS a fine 1997
Secondo la volontà espressa dal Parlamento, dopo un termine transitorio di sei anni la CP FFS avrebbe dovuto rispettare il principio del bilancio in cassa chiusa (art. 16 cpv. 3 LFFS). Pertanto la lacuna di copertura esistente avrebbe dovuto essere colmata entro il novembre del 2004. L’articolo 16 capoverso 4 della legge sulle FFS e l’articolo 1 capoverso 1 lettera a del decreto sul rifinanziamento costituirono la base legale del finanziamento della copertura insufficiente della cassa pensioni esistente a fine 1997, pari a 5186 milioni3. La Confederazione si è procurata anche queste risorse sul mercato dei capitali. Essa ha trasferito questa somma di denaro alle FFS negli anni dal 1999 al 2001 e ha accordato loro un mutuo di importo corrispondente. Successivamente la Confederazione ha rinunciato al rimborso in rate annuali, l’ultima volta il 1° luglio 2004 (rinuncia definitiva).
2 Il decreto di rifinanziamento del 20 marzo 1998 prevedeva un importo di 5560 milioni. Si è però constatato che le cifre indicate poggiavano sulla stato presumibile a fine 1997 e che esse dovevano essere adeguate alla situazione al momento del rifinanziamento. Con decreto del 14 dicembre 1998 il Consiglio federale ha stabilito gli importi esatti, la procedura e il ritmo della garanzia di finanziamento.
3 In maniera analoga al prestito concesso alle FFS per garantire il finanziamento della CPS FFS, il Consiglio federale ha stabilito il 14 dicembre 1998 gli importi esatti, la procedura e il ritmo della garanzia di finanziamento.