Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/117: Avamprogetto e rapporto esplicativo alla revisione totale della legge federale sugli acquisti pubblici · 100 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 90Fedlex · Rapporto esplicativo
illustrato, con una grande eccezione: sulla questione di quando si sia in presenza di un’operazione di acquisto rilevante ai fini del mercato interno, l’autore dello studio presenta i seguenti argomenti: se l’operazione si situa nell’ambito di un «trattato internazionale» tale circostanza è un indizio della rilevanza ai fini dell’intero spazio economico svizzero. Il legislatore federale rende noto per il tramite della fissazione di valori soglia che non considera rilevanti ai fini del mercato interno determinati acquisti (situati al di sotto di tali valori soglia). Se intendesse assoggettare alla legge un maggior numero di acquisti di dimensioni minori, il legislatore potrebbe ridurre il valore soglia degli acquisti pubblici per ampliare il mercato interno67. In altri termini l’autore sembra parificare i valori soglia di diritto internazionale, rispettivamente quelli per gli acquisti pubblici alla rilevanza ai fini del mercato interno. Così facendo all’autore sfugge il fatto che anche nel quadro dei valori soglia stabiliti da un trattato internazionale si può essere in presenza di fattispecie rilevanti ai fini del mercato interno. Già l’attuale legge sul mercato interno esige che le limitazioni al libero acceso al mercato, in particolare nel settore degli acquisti pubblici, siano emanate sotto forma di decisioni impugnabili (art. 9 cpv. 1 LMI). È incontestato che nel caso della trattativa privata non debba essere riconosciuta una protezione giuridica formale ai sensi della LMI (DTF 137 I 137). Nel quadro della procedura mediante invito viene al contrario creata una situazione di concorrenza perché i committenti devono confrontare più offerte e successivamente operare una scelta conforme alla legislazione in materia di acquisti. Per questo motivo il valore soglia della procedura mediante invito – e non quello della procedura di gara – indica se è data rilevanza ai fini del mercato interno. La decisione di indire una procedura mediante invito oppure un bando pubblico di concorso ha invece meno a che vedere con la rilevanza ai fini del mercato interno che non con i costi elevati che insorgono ai candidati e ai committenti dal bando pubblico di concorso. Per questo motivo numerosi partecipanti al mercato sostengono addirittura un aumento dei valori soglia per i bandi pubblici di concorso, senza peraltro volere limitare il mercato interno. Un aumento di questi valori soglia è però possibile soltanto per il tramite di una modifica del pertinente trattato internazionale.
In sintesi l’articolo 95 capoverso 2 primo periodo Cost. costituisce invero una base di disciplinamento di diversi aspetti del sistema degli acquisti, ma non una base di disciplinamento uniforme a livello svizzero di tutte le situazioni. Occorre esaminare singolarmente se e in quale misura la pertinente fattispecie di disciplinamento persegue gli obiettivi del mercato interno ai sensi dell’articolo 95 Cost. Il legislatore federale non si limita a stabilire «meri» principi, ma può anche emanare disposizioni dettagliate, a condizione sempre che esse perseguano gli obiettivi dell’articolo 95 Cost.
Il «pendant» federalistico della competenza in ambito di mercato interno sono i principi di sussidiarietà e di autonomia procedurale e organizzativa dei Cantoni. I Cantoni sono competenti nel settore dell’uso parsimonioso delle loro proprie finanze68.
Per quanto concerne la questione della costituzionalità si rinvia inoltre al commento delle singole norme, nonché ai numeri 1.3.5 e 2.4 qui sopra.
67Biaggini, Verfassungsstudie, loc. cit., pag. 28.
68In merito alla base costituzionale: Biaggini, Verfassungsstudie, loc. cit., pag. 8 segg.