Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/117: Avamprogetto e rapporto esplicativo alla revisione totale della legge federale sugli acquisti pubblici · 100 pagine

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principi della liberalizzazione degli acquisti pubblici: promovimento della concorrenza, trasparenza, non discriminazione e utilizzazione parsimoniosa delle risorse pubbliche. L’Accordo reca altresì disposizioni sulla procedura di acquisto (procedura di gara, qualificazione dei candidati, bando di concorso, termini di presentazione delle offerte, trattative, aggiudicazione, procedura di ricorso, composizione delle litispendenze ecc.) e sui valori soglia. La revisione dell’Accordo OMC poggia sull’Accordo attuale. A titolo di novità vi sono in particolare proposte l’estensione del campo personale e materiale di applicazione e l’introduzione di disposizioni quadro per l’e-procurement.

L’Accordo bilaterale Svizzera-CE estende il campo di applicazione del GPA in Svizzera alle autorità e ai servizi pubblici del livello distrettuale e comunale. Esso assoggetta inoltre all’Accordo gli acquisti nei settori del traffico ferroviario, delle telecomunicazioni, dell’approvvigionamento in gas e acqua, nonché gli acquisti delle imprese private nei settori dell’approvvigionamento in acqua, elettricità e trasporti.

Un obiettivo comune di questi accordi è il trattamento uniforme della procedura di acquisto a livello internazionale. Gli accordi stessi stabiliscono pertanto i principi, le procedure e le definizioni della procedura di acquisto. Ampie parti della revisione sono destinate alla trasposizione di queste norme nel diritto nazionale, rispettivamente all’attuazione di tale diritto. Il disegno di revisione accorda pertanto un’accresciuta attenzione alla compatibilità con questo accordo internazionale. L’estensione nei singoli casi del margine di manovra residuo per il diritto nazionale autonomo è illustrata nelle spiegazioni relative ai diversi articoli.

11.2 Costituzionalità

11.2.1 Acquisti della Confederazione

La Costituzione federale non contiene alcuna norma specifica sugli acquisti pubblici. La competenza legislativa della Confederazione in ambito di acquisti pubblici si fonda su diverse basi costituzionali. La competenza delle autorità della Confederazione e delle imprese pubbliche di emanare norme in materia di acquisti risulta dalla competenza organizzativa (art. 164 cpv. 1 lett. g Cost.). Su talune singole questioni esiste inoltre une competenza federale disciplinata esplicitamente (p.es. statistica nazionale degli acquisti in virtù dell’art. 65 Cost.).

11.2.2 Acquisti dei Cantoni

La sovranità dei Cantoni in materia di legislazione sugli acquisti non è di massima limitata (art. 3 Cost.). La Confederazione e i Cantoni disciplinano pertanto in maniera autonoma gli acquisti loro subordinati. La Costituzione assegna comunque alla Confederazione la competenza di emanare disposizioni puntuali sugli acquisti sottoposti alla legislazione cantonale. Ciò vale in particolare per i settori del mercato interno (art. 95 Cost.), della politica di concorrenza (art. 96 Cost.) o della protezione sul lavoro (art. 110 cpv. 1 lett. a, b ed d Cost.). Va osservato in particolare che la competenza della Confederazione a livello di mercato interno è stata ampliata dopo l’emanazione della LAPub e che la Confederazione deve provvedere «alla creazione di uno spazio economico svizzero non discriminante» (art. 95 cpv. 2 Cost.)65. Su questa base la Confederazione può disciplinare integralmente gli ambiti della trasparenza e della parità di trattamento. Dal profilo della competenza il promovimento della concorrenza costituisce un caso limite. Per garantire la trasparenza e la parità

65Biaggini, Verfassungsstudie, loc. cit., pag. 6 segg.