Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/121: Norma complementare al freno all'indebitamento · 46 pagine

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applicazione «retroattiva» della norma complementare è giustificata legalmente dal principio di annualità del consuntivo.

Nel quadro della sua strategia di risanamento e della pianificazione finanziaria, il Consiglio federale ha deciso, anche senza disciplinamento legale, di finanziare i deficit del bilancio straordinario su più anni, per il tramite delle eccedenze strutturali del bilancio ordinario13. In virtù delle attuali disposizioni sul freno all’indebitamento, tali eccedenze strutturali sono accreditate al conto di compensazione. Le uscite straordinarie non sono invece addebitate al conto di compensazione.

All’atto dell’introduzione della norma complementare, le eccedenze strutturali realizzate fino a quel momento per finanziare il bilancio straordinario saranno stralciate dal conto di compensazione. Se fossero mantenute come crediti del conto di compensazione esse potrebbero compensare gli addebiti al conto di ammortamento e quindi determinare un aumento permanente del debito lordo.

Concretamente si pone la questione dell’entità dello stralcio dei crediti del conto di compensazione. Per rispondere a questa domanda si calcolano le eccedenze strutturali richieste dalla norma complementare negli anni 2003–2009. Conformemente alla norma complementare, si addotta come valore di riferimento il bilancio straordinario, senza però tenere conto delle entrate a destinazione vincolata e delle corrispondenti uscite. Il periodo determinante inizia con l'introduzione del freno all'indebitamento nel 2003 e si conclude con l'introduzione della norma complementare, prevista a fine 2009.

La tabella 5 illustra l'evoluzione del bilancio straordinario (senza le entrate e le uscite straordinarie vincolate) nel periodo 2003–2009. Durante questo periodo si sono registrate entrate straordinarie pari a 5,3 miliardi. A tali entrate fanno riscontro uscite straordinari per 6,4 miliardi. Ne risulta per il periodo considerato un disavanzo cumulato del bilancio straordinario di circa 1,1 miliardi.

Secondo lo stato attuale delle conoscenze, all'entrata in vigore della norma complementare, il 1° gennaio 2010, i crediti del conto di compensazione dovrebbero essere ridotti di 1,1 miliardi. Nel periodo 2003–2009 il disavanzo del bilancio straordinario sarebbe quindi coperto con le eccedenze strutturali del bilancio ordinario.

Tabella 5: Determinazione delle eccedenze strutturali necessarie per il finanziamento del

bilancio straordinario nel periodo 2003–2009 Bilancio straordinario 2003-2009 Mio. fr. 2003 2004 2005 2006 2007 2008* 2009* Σ Entrate straordinarie** [1] 1350 3203 7545307

Uscite straordinarie*** [2] 1121 52476368

Saldo bilancio straordinario[3]=[1]-[2] 0 -1121 1350 3203 754 -5247 0 -1061 Saldo cumulato del bilancio

0 -1121 229 3432 4186 -1061 -1061

straordinario [4] * Valore budgetario ** Senza le entrate straordinarie a destinazione vincolata: quota della Confederazione al ricavo della vendita di oro della Banca nazionale (2005: 7038 mio.); tassa CO2 sui combustibili, fase di introduzione (2008: 230 mio., 2009: 450 mio.). *** Senza le uscite straordinarie finanziate per il tramite di entrate a destinazione vincolata: trasferimento della quota della Confederazione al ricavo della vendita di oro della BNS (2007: 7038 mio.).

13 Cfr. il rapporto del 23 agosto 2006 sul Piano finanziario 2008–2010 e il rapporto del 23 gennaio 2008 sul Piano finanziario di legislatura 2009–2011.