Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/121: Norma complementare al freno all'indebitamento · 46 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 26Fedlex · Rapporto esplicativo
Tabella 4: Nuovo calcolo del termine (esempio) Conto di ammortamento alla chiusura dei conti Mio. fr. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Σ
Stato al 31.12 dell'anno - -1600 -1600 -1500 -3000 -2700 -1800 -1400 -1050 -700 -3500
precedente [1]
Entrate straordinarie [2] 500500
Uscite straordinarie [3] 1600 17003300
Saldo bilancio
straordinario -1600 0 0 -1700 0 500 0 0 0 0 0 0 -2800 [4]=[2]-[3]
Accredito importo di
100 200 300 400 400 350 350 350 3502800
ammortamento* [5]
Termine residuo [6] 6 5 4 6 5 4 3 21
Nuovo stato al 31.12 -1600 -1600 -1500 -3000 -2700 -1800 -1400 -1050 -700 -350 00
[7]=[1]+[4]+[5]
* Corrisponde alla riduzione delle uscite massime ammesse nel preventivo dell’anno corrispondente, vale a dire, si presuppone che gli importi di ammortamento siano anche effettivamente risparmiati.
1.5.4 Flessibilità
La norma complementare proposta prevede che l’Assemblea federale determini ogni anno, in occasione dell’adozione del preventivo, l’ammontare delle riduzioni del tetto di spese necessarie all’equilibrio del bilancio straordinario. Spetta quindi al Consiglio federale e al Parlamento stabilire l’importo annuo dei risparmi e la loro ripartizione sui singoli anni, nell’osservanza delle condizioni quadro legali e in particolare della limitazione temporale. Conformemente all’articolo 100 della Costituzione, il Consiglio federale e il Parlamento sono tenuti a prendere in considerazione la situazione congiuntura nella determinazione degli importi di ammortamento. La flessibilità conforta pertanto un’attuazione della norma complementare compatibile con la congiuntura. Essa consente inoltre di tenere conto delle uscite vincolate per legge o per contratto. Nel corso dei primi uno o due anni l’Assemblea federale può decidere riduzioni di minore entità che devono poi essere successivamente aumentate. Il termine di ammortamento prescelto garantisce nondimeno una pianificazione vincolante per l’assestamento del volume totale del disavanzo del conto di ammortamento.
1.6 Introduzione e disposizione transitoria
Il Consiglio federale decide la data di entrata in vigore della norma complementare. Secondo lo scadenzario attuale, l’entrata in vigore è prevista il 1° gennaio 2010. Il conto di ammortamento è tenuto a contare dall’entrata in vigore. Durante l’anno di avvio 2010, a questo conto saranno accreditate le entrate straordinarie e addebitate le uscite straordinarie. Nella primavera del 2011 il conto di ammortamento sarà documentato per la prima volta nel quadro del Consuntivo 2010.
Se il Consiglio federale dovesse decidere l’entrata in vigore della norma complementare nel corso dell’anno, ad esempio il 1° giugno 2009, sarebbe parimenti possibile tenere conto delle uscite e delle entrate straordinarie dall’inizio del 2009. Questa