Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/121: Norma complementare al freno all'indebitamento · 46 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 30Fedlex · Rapporto esplicativo
Nel 2004 si sono verificate per la prima volta uscite straordinarie pari a 1,1 miliardi. Esse determinano un addebito corrispondente e un disavanzo del conto di ammortamento. Nel contesto del Consuntivo 2004 si rende pertanto necessario effettuare ammortamenti. Il termine di sei anni inizia a decorrere con il Preventivo 2006. Nel Preventivo 2006 viene pertanto iscritto un importo di ammortamento di 150 milioni. Nel 2005 la vendita di azioni Swisscom genera entrate straordinarie pari a 1,4 miliardi. Il corrispondente accredito al conto di ammortamento elimina il disavanzo; al suo posto si registra un credito di 299 milioni. Divengono quindi superflui ulteriori ammortamenti. Oltre ai risparmi pianificati nel 2006, gli anni 2006 e 2007 producono ulteriori accrediti dell'ordine di miliardi con la vendita di azioni Swisscom. Nel 2008 vengono nuovamente effettuate uscite straordinarie per un importo di 5,2 miliardi; il conto di ammortamento è addebitato in misura corrispondente. Al credito iniziale sul conto di ammortamento segue un disavanzo di 0,9 miliardi (2008). Dal Preventivo 2010 tale disavanzo determina ammortamenti. Il termine di sei anni decorre dal 2010. Nel presente esempio gli ammortamenti aumentano da 100 milioni nel Preventivo 2010 a 200 milioni nel Preventivo 2011. Gli ulteriori addebiti negli anni 2010 e 2013 provocano un aumento progressivo del disavanzo. Il termine di ammortamento di sei anni inizia a decorrere nuovamente ad ogni addebito, con un ritardo di due anni, a contare dai preventivi degli anni successivi (2012 e 2015). Nel quadro del Preventivo 2012 sono ammortati 400 milioni e in quello del 2015 450 milioni. Il disavanzo cumulato del bilancio straordinario è interamente eliminato entro il 2020. Nel complesso le uscite straordinarie di 9,7 miliardi sono compensate con ammortamenti di 3,9 miliardi e entrate straordinarie per 5,8 miliardi.
1.8 Diritto comparato e rapporto con il diritto europeo
Come il freno all'indebitamento, la norma complementare è un meccanismo di gestione finanziaria e di limitazione dell'evoluzione del debito. I complessi istituzionali di norme di politica finanziaria – le cosiddette regole fiscali – sono ampiamente diffusi a livello internazionale16 e anche nei Cantoni17. Un confronto è comunque possibile solo limitatamente poiché le regole fiscali sono adeguate alle specificità dei singoli sistemi politici, alle norme legali vigenti e alla situazione del bilancio. È tuttavia comune a tutte le regole il fatto che perseguano nel tempo una politica finanziaria solida, affidabile e credibile, ponendo limiti al margine di azione dei responsabili18.
La politica finanziaria della Svizzera è disciplinata dal diritto nazionale e non è limitata dal diritto internazionale o da quello europeo. Una presentazione del «Patto di stabilità e di crescita» dell'Unione europea è comunque considerata utile e figura nel paragrafo successivo. Tuttavia, non è possibile un confronto diretto con la norma complementare in quanto il Patto di stabilità e di crescita si riferisce a tutte le collettività pubbliche e non prevede il bilancio straordinario. Consente invece un confron-
16 OCSE (2002): Economic Outlook, Nr. 72, Chapter IV Fiscal Sustainability: The Contribution of Fiscal Rules, 132-134.
17 Schaltegger, Christoph A. und Frey, René L. (2004): Fiskalische Budgetbeschränkungen zur Stabilisierung öffentlicher Haushalte, Die Volkswirtschaft 2/04, 16-19.
18 Kopits, George (2001): Fiscal Rules: Useful Policy Framework or Unnecessary Ornament, IMF Working Paper 01/145, 3-4.