Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/121: Norma complementare al freno all'indebitamento · 46 pagine

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Schema 3: Termine di ammortamento Stato conto

di ammorta-

mento

Avere

Anno

Disavanzo

Accrediti (diminuzione delle uscite massime ammesse)

? ?

Anno 1 2 3 4 56

Esercizio Anno «sei esercizi annuali successivi»

contabile corrente

trascorso

t-1 t t+1 t+2 t+3 t+4 t+5 t+6

In caso di nuovo addebito al conto di ammortamento il termine decorre nuovamente, ma con una limitazione: il disavanzo del conto di ammortamento deve superare di oltre lo 0,5 per cento il tetto di spese conformemente al freno all’indebitamento (attualmente circa 300 mio.)12. Questa esigenza garantisce che il termine di ammortamento non venga esteso nel tempo a seguito di nuovi esigui addebiti al conto di ammortamento. Il termine non cambia all’atto dell’allibramento di accrediti al conto di ammortamento – ad esempio in caso di entrate straordinarie. Gli accrediti riducono la necessità di risanamento del bilancio straordinario e agevolano pertanto l’ammortamento.

Un esempio di nuovo calcolo del termine conformemente alla norma complementare proposta è fornito dalla tabella 4. Nel 2010 al conto di ammortamento sono addebitate uscite straordinarie per 1,6 miliardi. Tali uscite devono essere compensate nei preventivi 2012–2017 per il tramite di riduzioni delle uscite massime ammesse. Nel 2013 si verificano nondimeno nuove uscite straordinarie e nella primavera del 2014 si constata, nell’ambito del Consuntivo 2013, che il disavanzo del conto di ammortamento è aumentato di oltre 300 milioni. Pertanto, il termine di ammortamento decorre nuovamente. Il disavanzo del conto di ammortamento deve essere eliminato sull’arco dei sei esercizi annuali successivi, ossia entro la fine del 2020. L’entrata straordinaria nel 2015 riduce il saldo del conto di ammortamento e quindi gli importi annui di ammortamento a contare dal 2017, ma non ne influenza il termine.

12 Questa condizione è analoga a quella dell’art. 15 cpv. 2 LFC, secondo cui anche le uscite straordinarie devono ammontare almeno allo 0,5 % delle uscite totali. Nella fattispecie la condizione si riferisce a un nuovo addebito al conto di ammortamento, ossia al volume netto delle uscite straordinarie, diminuito delle entrate straordinarie. In tal modo si intende evitare che il termine di ammortamento decorra nuovamente in caso di aumento del disavanzo, ad esempio di 50 milioni (risultante ad es. da uscite straordinarie di 800 mio. ed entrate straordinarie di 750 mio.).