Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/121: Norma complementare al freno all'indebitamento · 46 pagine
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sei anni continua a decorrere. Il disavanzo del bilancio straordinario di 1,3 miliardi deve essere compensato nel corso dei quattro anni restanti.
1.5.3 Compatibilità con la congiuntura
La posteriorità della norma complementare non garantisce soltanto la sua conformità alla Costituzione, ma contribuisce anche in misura rilevante alla sua compatibilità con la congiuntura. L’esperienza insegna che in tempi di congiuntura favorevole ci si può attendere tendenzialmente uno stato positivo del conto di compensazione a seguito di una sottostima delle entrate. Nelle fasi di fluttuazione, invece, le entrate sono spesso sovrastimate, ragione per cui aumenta la probabilità che il conto di compensazione presenti disavanzi.
La compatibilità con la congiuntura della norma complementare risulta, inoltre, dalla durata di ammortamento prescelta. Lo schema 3 ne fornisce un’illustrazione. All’inizio dell’anno in corso (t), nel quadro dell’allestimento del consuntivo dell’anno precedente, si constata che il conto di ammortamento presenta un disavanzo nell’anno precedente. Il preventivo per l’anno in corso è nondimeno già stato approvato dal Parlamento. Il termine di ammortamento di sei anni decorre quindi per legge soltanto l’anno successivo (t+1). Nel corso dei sei anni successivi (t+1 a t+6) occorre ridurre le uscite massime ammesse nel preventivo per equilibrare il conto di ammortamento. Tra il momento in cui subentra il fabbisogno finanziario eccezionale e la prima iscrizione a preventivo degli importi di ammortamento trascorre pertanto un «termine di realizzazione» di due anni al massimo11. Se esso è aggiunto al termine di ammortamento di sei anni, tra il momento del rilevamento del disavanzo del conto di ammortamento e quello dell’equilibrio completo del bilancio straordinario intercorre una durata massima di otto anni. Questo periodo di tempo si situa all’interno delle stime correnti del ciclo congiunturale in Svizzera (tra i 7 e i 10 anni). Nell’ipotesi che l’economia si trovi in una fase di recessione e che il conto di compensazione presenti ancora un valore positivo, la scelta di un termine sufficientemente lungo garantisce che il Parlamento possa applicare anche in questo caso la norma complementare in maniera compatibile con la congiuntura. D’altra parte i due periodi legislativi così coperti corrispondono ancora a un periodo di tempo non troppo lontano e limitato, che consente di esercitare una pressione sufficiente in vista dell’adozione di misure di risanamento.
11 In particolare nel caso delle uscite straordinarie che si delineano anticipatamente (ad es. nel caso di quelle del 2008) un simile termine di realizzazione potrebbe essere sfruttato al fine di effettuare ammortamenti per il tramite di risparmi preventivabili.