Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/121: Norma complementare al freno all'indebitamento · 46 pagine
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Tabella 3: Posteriorità (esempio) Conto di ammortamento alla chiusura dei conti
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Mio. fr. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Σ Stato al 31.12 dell'anno - -1600 -1600 -1500 -1300 -1300 -1300 -1300 -1300 -1100 -800 -500 Entrate straordinarie [2]0
Uscite straordinarie [3] 16001600
Saldo bilancio
straordinario -1600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1600 [4]=[2]-[3] ammortamento* [5]
Accredito importo di 100 200 0 0 0 0 200 300 300 500 1600 Termine residuo [6] 6 5 4 3 21
Nuovo stato al 31.12 -1600 -1600 -1500 -1300 -1300 -1300 -1300 -1300 -1100 -800 -5000
[7]=[1]+[4]+[5]
Riduzione delle uscite
massime ammesse nel 100 200 300 400 0 0 200 300 300 500 preventivo [8]
Stato del conto di
≥ 0 ≥ 0 ≥ 0 ≥ 0 < 0 < 0 > 0 > 0 ≥ 0 ≥ 0 ≥ 0 ≥ 0 compensazione [9]
Nel Consuntivo 2012, allestito nella primavera del 2013, il conto di compensazione presenta ancora un valore positivo. Nel preventivo del 2014, elaborato e adottato nel corso del 2013, è prevista di conseguenza una riduzione delle uscite massime ammesse pari a 300 milioni per ammortare il bilancio straordinario. Nella primavera del 2015 traspare dal Consuntivo 2014 che il bilancio ordinario della Confederazione presenta un deficit strutturale. Questo mancato raggiungimento degli obiettivi è addebitato al conto di compensazione. Conformemente alle ipotesi assunte ne deriva un disavanzo del conto di ammortamento. Tale disavanzo deve essere eliminato nel corso degli anni successivi in virtù delle disposizioni del freno all’indebitamento. Le misure di sgravio pianificate nel preventivo del 2014, ma non realizzate, non sono accreditate al conto di ammortamento, poiché in tal modo il conto di compensazione risulterebbe gravato di ulteriori 300 milioni (posteriorità II). Il preventivo per il 2015, allestito sulla base del conto di compensazione a fine 2013, comprende ancora un importo di ammortamento di 400 milioni. Nel preventivo del 2016 non sono più previsti ammortamenti. L’obbligo di equilibrare il conto di ammortamento è differito fintantoché non sarà eliminato il disavanzo del conto di compensazione (posteriorità I). Nella primavera del 2016 si constata che il Consuntivo 2015 chiude nuovamente con un deficit. Non si devono pertanto accreditare al conto di ammortamento le riduzioni previste delle uscite massime ammesse. Per quanto riguarda il preventivo del 2017, l’obbligo di equilibrare il bilancio straordinario è ulteriormente differito perché il conto di compensazione presenta ancora un disavanzo. All’inizio del 2017 si osserva che il Consuntivo 2016 chiude con un’eccedenza strutturale riconducibile a un’evoluzione favorevole. Conformemente al freno all’indebitamente, questa eccedenza deve essere accreditata al conto di compensazione. Nell’esempio di calcolo si è presupposto che questa eccedenza sia sufficiente per compensare integralmente il disavanzo del conto di compensazione. In questo caso il Preventivo 2018 ristabilisce l’obbligo di equilibrare il bilancio straordinario. Dato che non vengono allibrati nuovi addebiti al conto di ammortamento, il termine ininterrotto di