Rapporto sui risultati
Consultazione 2007/15: Legge federale concernente l'aiuto alle scuole universitarie e il coordinamento nel settore delle scuole universitarie (LASU) · 98 pagine
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N. 2
[1:] SG chiede di valutare quali modifiche debbano essere apportate alla legge sui PF e di prescrivere più chiaramente ai PF il rispetto delle decisioni in materia di riconoscimento dei diplomi, delle raccomandazioni sulla riscossione delle tasse d'iscrizione, delle prescrizioni sui vari livelli di studio e sul passaggio dall’uno all’altro e delle condizioni quadro per il perfezionamento. Il [6:] CPF propone di precisare che i PF possono ricevere anche sussidi vincolati a progetti (art. 3 cpv. 3 Legge sui PF; v. proposte di emendamento allegate). Il [8:] CPF chiede una precisazione concernente la pianificazione e la ripartizione dei compiti (art. 3 cpv. 3 Legge sui PF; v. proposte di emendamento allegate).
N. 3
[1:] VD propone di modificare il testo francese proposto per l’articolo 48 capoverso 1 LPMed (v. proposte di emendamento allegate).
Art. 67 Sussidi di coesione
1 Il sei per cento in media dei fondi disponibili per il versamento dei sussidi di base può essere impiegato per sostenere le scuole universitarie che, a causa del cambiamento nel metodo di calcolo del finanziamento, ricevono sussidi di base sostanzialmente inferiori.
2 Il versamento di sussidi di coesione è degressivo e cessa dopo otto anni.
[7:] CDF e Swissmem approvano espressamente questa disposizione.
Art. 68 Diritto ai sussidi e accreditamento
1 Le scuole universitarie e gli altri istituti accademici devono ottenere un accreditamento istituzionale conformemente alla presente legge entro la fine del 2016.
2 Il diritto ai sussidi secondo la legge dell’8 ottobre 1999 sull’aiuto alle università e secondo la legge del 6 ottobre 1995 sulle scuole universitarie professionali permane fino alla decisione del Consiglio svizzero dell’accreditamento sull’accreditamento istituzionale, ma non oltre la fine del 2016.
3 Fino alla fine del 2018 vale l’accreditamento istituzionale delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici effettuato dopo il 1° gennaio 2011 secondo il diritto previgente.
[7:] Swissmem chiede una modifica (v. commenti agli art. 30 e 31): l’articolo deve prescrivere il rinnovo dell’accreditamento unicamente nei casi problematici.
Art. 70 Protezione dei titoli acquisiti
1 I titoli concessi in virtù dei diplomi delle scuole universitarie professionali, dei bachelor, dei master o dei master di perfezionamento riconosciuti dalla Confederazione rimangono protetti conformemente al diritto previgente.
2 Il Consiglio federale disciplina la procedura secondo la quale le scuole professionali superiori specializzate sono trasformate in scuole universitarie professionali, nonché il diritto di portare i titoli dei diplomati secondo il diritto previgente.
3 Il Consiglio federale provvede altresì alle trasformazioni necessarie per quanto concerne i titoli conferiti secondo il diritto previgente.
[7:] L’ASC sottolinea l’importanza di proteggere gli attuali titoli SUP. [6:] L’ASS chiede che il Consiglio federale disciplini questo aspetto su proposta del Consiglio delle scuole universitarie e previa consultazione del Consiglio dell’accreditamento (v. commenti all’art. 21).
Cpv. 2
[6:] CFSUP e [7:] Swiss Engineering ATS chiedono di stralciare la conversione dei titoli (v. proposte di emendamento allegate). [4:] Travail.Suisse, [6:] DCH, sup-ch, [7:] Swiss Engineering ATS, [8:] AEPS, ageep, AP-ARC, Fap-hesso, Fhch NW, profhesbe e VD-HSR chiedono di stralciare la competenza di disciplinare la trasformazione delle scuole professionali superiori specializzate in scuole universitarie professionali (v. proposte di emendamento allegate).