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Consultazione 2007/15: Legge federale concernente l'aiuto alle scuole universitarie e il coordinamento nel settore delle scuole universitarie (LASU) · 26 pagine

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12 settembre 2007 Progetto

Legge federale sull’aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore svizzero universitario (LASU)

del

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 61a e 63a della Costituzione federale1,

visto il messaggio del Consiglio federale del ...2,

decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo e oggetto

1 La Confederazione garantisce insieme ai Cantoni la qualità, la competitività e il coordinamento nell’intero settore svizzero universitario.

2 A tal fine, la presente legge istituisce nel settore universitario le basi per:

a. il coordinamento comune, segnatamente prefigurando organi comuni;

b. l’assicurazione della qualità e l’accreditamento;

c. la pianificazione strategica e la ripartizione dei compiti;

d. il finanziamento delle scuole universitarie e di altri istituti accademici;

e. la concessione di sussidi federali.

Art. 2 Campo d’applicazione

1 La presente legge si applica:

a. alle università, alle scuole universitarie professionali comprese le alte scuole pedagogiche e gli altri istituti accademici cantonali;

b. ai Politecnici federali (PF), nonché ad altri istituti accademici federali.

2 L’accreditamento di università private, scuole universitarie professionali e altri istituti accademici privati è retto dalle disposizioni previste nei capitoli quarto e ottavo della presente legge.

RS ..........

1 RS 101

2 FF … 2007–......