Rapporto sui risultati

Consultazione 2007/15: Legge federale concernente l'aiuto alle scuole universitarie e il coordinamento nel settore delle scuole universitarie (LASU) · 98 pagine

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3 Chiedono l’accreditamento istituzionale.

Art. 25, rubrica e cpv. 1 lett. g

Compiti e poteri

1 Il Consiglio dei PF:

g. è responsabile del coordinamento e della pianificazione secondo la LASU;

3. Legge del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche

Art. 12 cpv. 3

Concerne soltanto i testi tedesco e francese

Art. 23 cpv. 1

1 I cicli di studio finalizzati all’ottenimento di un diploma federale devono essere accreditati conformemente alla legge federale del … sull’aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore svizzero universitario (LASU) e alla presente legge.

Art. 24 Cicli di studio

1 Un ciclo di studio finalizzato all’ottenimento di un diploma federale è accreditato se risponde, oltre che ai criteri di accreditamento secondo la LASU, ai criteri seguenti:

a. consente agli studenti di raggiungere gli obiettivi di formazione relativi alla professione medica universitaria prescelta;

b. abilita gli studenti a seguire un perfezionamento.

2Concerne soltanto i testi tedesco e francese

Art. 32 cpv. 1

1 Le spese d’accreditamento dei cicli di studio sono finanziate conformemente all’articolo 32 LASU.

Art. 47 cpv. 1

1 Il Consiglio svizzero dell’accreditamento di cui all’articolo 21 LASU è competente per l’accreditamento di cicli di studio finalizzati all’ottenimento di un diploma federale.

Art. 48

1 L’Agenzia svizzera dell’accreditamento e dell’assicurazione della qualità di cui all’articolo 22 LASU o, su proposta rivolta dal richiedente all’istanza di accreditamento, un’istituzione d’accreditamento internazionalmente riconosciuta è competente per l’esame delle domande di accreditamento presentate da scuole universitarie.

2 Il Consiglio federale designa l’organo incaricato di esaminare le domande di accreditamento presentate dall’organizzazione responsabile di un ciclo di perfezionamento. Può delegare tale compito all’Agenzia dell’accreditamento e dell’assicurazione della qualità di cui all’articolo 22 LASU.

Art. 50 cpv. 1 lett. a e c

Concerne soltanto i testi tedesco e francese

Art. 57

Abrogato

4. Legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale

Art. 3 cpv. 1

1 La statistica federale, basandosi su criteri scientifici scelti autonomamente, fornisce informazioni rappresentative sulle condizioni e sull’evoluzione della popolazione, dell’economia, della società, della formazione, della ricerca, del territorio e dell’ambiente in Svizzera.

Cpv. 2

N. 1 Il [6:] CSST chiede di non abrogare, ma di modificare le disposizioni della LR (v. proposte di emendamento; mantenimento dell’organo consultivo e della procedura di sviluppo della strategia). Il [8:] PFZ propone di adeguare l’articolo 6 capoverso 1 lettera b LR (adeguamento al nuovo titolo della legge, v. proposte di emendamento allegate).