Rapporto sui risultati
Consultazione 2007/15: Legge federale concernente l'aiuto alle scuole universitarie e il coordinamento nel settore delle scuole universitarie (LASU) · 98 pagine
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3 Chiedono l’accreditamento istituzionale.
Art. 25, rubrica e cpv. 1 lett. g
Compiti e poteri
1 Il Consiglio dei PF:
g. è responsabile del coordinamento e della pianificazione secondo la LASU;
3. Legge del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche
Art. 12 cpv. 3
Concerne soltanto i testi tedesco e francese
Art. 23 cpv. 1
1 I cicli di studio finalizzati all’ottenimento di un diploma federale devono essere accreditati conformemente alla legge federale del … sull’aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore svizzero universitario (LASU) e alla presente legge.
Art. 24 Cicli di studio
1 Un ciclo di studio finalizzato all’ottenimento di un diploma federale è accreditato se risponde, oltre che ai criteri di accreditamento secondo la LASU, ai criteri seguenti:
a. consente agli studenti di raggiungere gli obiettivi di formazione relativi alla professione medica universitaria prescelta;
b. abilita gli studenti a seguire un perfezionamento.
2Concerne soltanto i testi tedesco e francese
Art. 32 cpv. 1
1 Le spese d’accreditamento dei cicli di studio sono finanziate conformemente all’articolo 32 LASU.
Art. 47 cpv. 1
1 Il Consiglio svizzero dell’accreditamento di cui all’articolo 21 LASU è competente per l’accreditamento di cicli di studio finalizzati all’ottenimento di un diploma federale.
Art. 48
1 L’Agenzia svizzera dell’accreditamento e dell’assicurazione della qualità di cui all’articolo 22 LASU o, su proposta rivolta dal richiedente all’istanza di accreditamento, un’istituzione d’accreditamento internazionalmente riconosciuta è competente per l’esame delle domande di accreditamento presentate da scuole universitarie.
2 Il Consiglio federale designa l’organo incaricato di esaminare le domande di accreditamento presentate dall’organizzazione responsabile di un ciclo di perfezionamento. Può delegare tale compito all’Agenzia dell’accreditamento e dell’assicurazione della qualità di cui all’articolo 22 LASU.
Art. 50 cpv. 1 lett. a e c
Concerne soltanto i testi tedesco e francese
Art. 57
Abrogato
4. Legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale
Art. 3 cpv. 1
1 La statistica federale, basandosi su criteri scientifici scelti autonomamente, fornisce informazioni rappresentative sulle condizioni e sull’evoluzione della popolazione, dell’economia, della società, della formazione, della ricerca, del territorio e dell’ambiente in Svizzera.