Rapporto sui risultati

Consultazione 2007/15: Legge federale concernente l'aiuto alle scuole universitarie e il coordinamento nel settore delle scuole universitarie (LASU) · 98 pagine

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Art. 63

1 Nei limiti dei crediti stanziati, il Consiglio federale è abilitato a concludere accordi internazionali nel settore della scuole universitarie in materia di:

a. cooperazione internazionale, in particolare per quanto concerne la struttura degli studi e il riconoscimento delle prestazioni di studio, dei diplomi e delle equivalenze nel settore universitario;

b. promozione della mobilità internazionale;

c. partecipazione a programmi e progetti internazionali di promozione.

2 La Conferenza universitaria svizzera partecipa alla preparazione di questi accordi. La convenzione sulla cooperazione disciplina la procedura che si applica a questa partecipazione.

3 L’Assemblea federale stanzia i crediti per la cooperazione internazionale avvalendosi della forma del decreto federale semplice.

Cpv. 1 [8:] ageep chiede che tutte le modifiche strutturali nel settore universitario siano approvate dall’Assemblea federale e propone di stralciare l’espressione «struttura degli studi».

Cpv. 2 Il [8:] PFZ auspica un coinvolgimento delle scuole universitarie nella preparazione degli accordi e propone una precisazione redazionale (v. proposte di emendamento allegate).

Nuovo capoverso [6:] CPF e [8:] ASS chiedono che siano consultate le direzioni delle scuole universitarie e le associazioni delle categorie interessate (v. proposte di emendamento allegate).

6.9 Disposizioni finali (art. 64 - 71)

Art. 65 Valutazione

Dopo aver sentito la Conferenza universitaria, il Consiglio federale fa rapporto al Parlamento ogni quattro anni in merito ai fondi pubblici impiegati e agli effetti del sistema di finanziamento sulle finanze di Confederazione e Cantoni, nonché in merito alle scuole universitarie e alle discipline.

[1:] AG chiede il monitoraggio e la valutazione degli effetti della legge. [1:] BE, NW, OW e SZ vorrebbero includere nella valutazione gli obiettivi di cui all’articolo 4. [1:] SZ propone di valutare anche il grado di realizzazione della pianificazione strategica nazionale e la qualità dell’insegnamento e della ricerca.

V. anche i commenti all’articolo 66. Il [6:] CSST chiede di ricorrere anche ad esperti internazionali (v. proposte di emendamento allegate).

Art. 66 Abrogazione e modifica del diritto vigente

1 La legge federale del 6 ottobre 1995 sulle scuole universitarie professionali è abrogata.

2 Gli atti legislativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 7 ottobre 1982 sulla ricerca

Art. 5a, 20 lett. a, 21, 22 e 32 cpv. 2

Abrogati

2. Legge del 4 ottobre 1991 sui PF

Art. 3 cpv. 3

3 Coordinano le loro attività e, nell’ambito della legislazione federale, partecipano al coordinamento del settore svizzero universitario. Partecipano alla pianificazione strategica nazionale e alla suddivisione dei compiti nei settori particolarmente costosi.

Art. 10a Assicurazione della qualità e accreditamento

1 I PF verificano periodicamente la qualità dell’insegnamento, della ricerca e dei servizi e si adoperano per assicurare a lungo termine la qualità e il suo sviluppo.

2 Istituiscono un sistema di assicurazione della qualità conformemente all’articolo 23 capoverso 3 della legge federale del … sull’aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore svizzero universitario (LASU).