Rapporto sui risultati
Consultazione 2007/15: Legge federale concernente l'aiuto alle scuole universitarie e il coordinamento nel settore delle scuole universitarie (LASU) · 98 pagine
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Art. 58 Decisione
La Conferenza universitaria decide sul versamento di sussidi vincolati a progetti.
V. i commenti dell’UDC all’articolo 56.
6.7 Protezione delle denominazioni e dei titoli (art. 59-62)
Art. 59 Protezione delle denominazioni e dei titoli
1 Soltanto gli istituti accreditati conformemente alla presente legge hanno diritto di impiegare le denominazioni «università» e «scuola universitaria professionale» e le denominazioni che ne derivano (quali «istituto universitario professionale» o «istituto universitario»).
2 I titoli concessi ai diplomati delle università, delle scuole universitarie professionali, delle alte scuole pedagogiche e di altri istituti accademici previsti dalla presente legge godono della protezione prevista dalle rispettive basi giuridiche.
[1:] SO, TI, [4:] ASB e [7:] ASC approvano espressamente questa disposizione ([1:] TI anche gli art. 60,
61 e 62). Il [2:] PLR chiede di indicare che l’articolo è applicabile anche alle scuole universitarie private. [6:] CDSSAA e SUAS propongono di stabilire che le scuole universitarie hanno il diritto di conferire anche diplomi internazionali a proprio nome.
Cpv. 1 [1:] TG, VS, ZH, [6:] cohep e [8:] SSFI chiedono di proteggere la denominazione «alta scuola pedagogica» (v. proposte di emendamento allegate); [1:] ZH auspica che sia protetta anche la denominazione «scuola universitaria d’arte». Le [6:] up chiedono che le università popolari possano continuare a portare questo nome.
Cpv. 2 [1:] AR chiede di valutare se la LASU non possa garantire una protezione più ampia dei titoli. [1:] BL, [2:] PS, [4:] ASB e [6:] ASS vogliono che la legge stabilisca e protegga tutti i titoli accademici. Il [6:] CSST auspica lo stralcio delle ASP.
Art. 60 Disposizioni penali
1 Se un istituto non accreditato conformemente alla presente legge impiega la denominazione «università» o «scuola universitaria professionale» o una denominazione che ne deriva, i suoi responsabili sono puniti con la multa fino a 200 000 franchi se hanno agito intenzionalmente e fino a 100 000 franchi se hanno agito per negligenza.
2 Il perseguimento penale spetta al Cantone nel quale ha sede l’istituto.
Cpv. 1 [1:] TG chiede di aggiungere la denominazione «alta scuola pedagogica» (v. proposte di emendamento allegate).
Art. 62 Tutela giurisdizionale
1 Le decisioni emanate in virtù della presente legge o della convenzione di cooperazione, oppure in virtù delle rispettive disposizioni d’esecuzione possono essere impugnate con ricorso al Tribunale amministrativo federale.
2 Per il rimanente si applicano le disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.