Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/18: Ordinanza sugli esami federali per le professioni mediche universitarie (Ordinanza sugli esami federali LPMed) · 9 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 3Fedlex · Rapporto esplicativo
Poiché l'oggetto non è costituito dai risultati d'esame (cpv. 3), la decisione del Tribunale amministrativo federale può essere impugnata con ricorso al Tribunale federale (cfr. art. 83 t LTF3).
Se i motivi sono considerati validi, sono rimborsate le tasse d'esame ma non la tassa d'iscrizione (cfr. art. 28) (cpv. 4).
Articolo 7 Sospensione e interruzione
L'esame federale può essere sospeso o interrotto solo se vi sono motivi gravi quali la malattia, l'infortunio oppure la morte di un parente prossimo (cpv. 1 lett. a) e al momento della sospensione o dell'interruzione, il candidato sarebbe ancora in grado di sostenere l'esame (cpv. 1 lett. b). La sospensione o l'interruzione sono esclusi se i risultati ottenuti fino a quel momento impediscono il superamento dell'esame. Pertanto l'interruzione non è più consentita se non è possibile raggiungere il numero minimo di punti necessario per il superamento dell'esame federale oppure se in una delle prove d'esame sono stati ottenuti 0 punti (cfr. art. 18).
I motivi gravi devono essere comunicati senza indugio al presidente della Commissione d'esame (cpv. 2). In base alla comunicazione il presidente della Commissione d'esame decide in merito alla validità dei motivi. Se i motivi sono considerati validi, il presidente della Commissione d'esame decide una sospensione dell'esame federale, qualora esso possa essere proseguito nella stessa sessione d'esame (cpv. 3 lett. a), oppure un'interruzione dell'esame federale, qualora esso possa essere proseguito soltanto nella sessione d'esame successiva (cpv. 3 lett. b).
Se il presidente della Commissione d'esame non considera validi i motivi, l'esame federale è considerato non superato (cpv. 4).
Contro le decisioni del presidente della Commissione d'esame può esser fatto ricorso presso il Tribunale amministrativo federale (cfr. art. 33 lett. f LTAF). La decisione del Tribunale amministrativo federale può essere impugnata con ricorso al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. t LTF).
Un esame federale sospeso può essere continuato. Il presidente della Commissione d'esame decide quando l'esame debba essere continuato. Poiché gli esami federali sono svolti solo una volta l'anno, il presidente della Commissione d'esame fissa il termine per la prosecuzione dell'esame l'anno successivo alla sospensione. Se il termine non viene rispettato, l'esame federale è considerato non superato (cpv. 5).
Capoverso 6: in caso di interruzione il candidato deve iscriversi nuovamente. Può scegliere se continuare o ripetere interamente l'esame federale. La differenza sta nella tassa d'esame: in caso di ripetizione dell'intero esame, la tassa d'esame dev'essere nuovamente versata. Chi decide di continuare l'esame federale interrotto deve iscriversi alla sessione successiva, altrimenti l'esame federale è considerato non superato. Poiché l'esame federale si svolge una volta l'anno, il candidato che intende continuare l'esame federale interrotto deve iscriversi l'anno successivo a quello dell'interruzione.
Articolo 8 Esame federale per titolari di diplomi conseguiti all'estero
Il riconoscimento dei diplomi conseguiti all'estero è di competenza della MEBEKO (cfr. art. 15 LPMed). Sono riconosciuti i diplomi esteri la cui equivalenza con un diploma federale è prevista in un accordo sul riconoscimento reciproco concluso con lo Stato interessato (art. 15 cpv. 1 LPMed). Qualora il diploma non possa essere riconosciuto poiché proviene da un altro Stato, la MEBEKO, sezione Formazione, stabilisce di volta in volta le condizioni per l'ottenimento del diploma federale (art. 15 cpv. 4). È pensabile lo svolgimento di un esame federale speciale, che tenga conto nella misura del possibile delle particolarità del caso. In questo senso la MEBEKO stabilisce se per l'ottenimento del diploma sia necessario superare un esame, e in caso affermativo, quale esame (cpv. 1). La MEBEKO, sezione Formazione, tiene conto dell'iter professionale specifico e dell'esperienza professionale, in particolare nel settore sanitario svizzero (cpv. 2).
Sezione 3: Contenuto e forma dell'esame federale
Articolo 9 Contenuto dell'esame federale
3 Legge federale del 17 giugno 2005 sul tribunale federale (legge sul tribunale federale, LTF; RS 173.110).