Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/18: Ordinanza sugli esami federali per le professioni mediche universitarie (Ordinanza sugli esami federali LPMed) · 9 pagine

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La MEBEKO, sezione Formazione, comunica all'Ufficio federale di veterinaria, all'attenzione del

Servizio veterinario coordinato, cognome, nome, indirizzo e data di nascita dei candidati che hanno superato l'esame federale di veterinaria (cpv. 2 e 3).

Articolo 27 Diritto d'informarsi

I candidati hanno diritto a informarsi sui dati che li concernono (cpv. 1). Coloro che intendono informarsi sui contenuti della banca dati che li concernono, devono presentare domanda scritta alla MEBEKO, sezione Formazione, e provare la propria identità. Le informazioni sono fornite gratuitamente per scritto entro 30 giorni (cpv. 2 e 3).

Sezione 6: Tasse, indennità e costi

Articolo 28 Tasse

In questa disposizione sono fissate le tasse per i diversi esami federali. Si distingue tra una tassa d'iscrizione di 200 franchi che copre i costi della procedura d'iscrizione (cpv. 1) e le tasse d'esame per lo svolgimento dell'esame federale (cpv. 2). Le tasse d'esame ammontano a 1000 franchi. In caso di impedimento per motivi validi, sono rimborsate le tasse d'esame ma non la tassa d'iscrizione (cfr. art. 6 cpv. 4). Gli emolumenti per il rilascio del diploma federale sono indicati nell'allegato 5 dell'ordinanza del 27 giugno 2007 sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l'esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie (RS 811.112.0) (cpv. 3).

Articolo 29 Indennità per il presidente della commissione d'esame

I presidenti delle commissioni d'esame ricevono un'indennità per l'organizzazione e la direzione degli esami (cpv. 1 lett. a), per i compiti amministrativi correlati (cpv. 1 lett. b) e per la consulenza ai candidati (cpv. 1 lett. c). L'indennità si compone di un forfait annuo di 8000 franchi e di un'indennità stabilita in funzione del numero di candidati che l'UFSP ha segnalato al presidente della commissione d'esame nell'anno in corso (cpv. 2).

L'importo dell'indennità secondo il numero di candidati ammonta a 30 franchi per candidato (cpv. 3).

Articolo 30 Indennità per i membri delle commissioni d'esame

Questa disposizione contiene un'indicazione in merito al computo delle indennità per i membri delle commissioni d'esame: determinante è l'ordinanza del 12 dicembre 1996 sulle diarie e indennità dei membri delle commissioni extraparlamentari (RS 172.311).

Articolo 31 Indennità per gli esaminatori e i coesaminatori

Sono versate indennità agli esaminatori e ai coesaminatori che ne hanno diritto in base all'articolo 15 della presente ordinanza.

Questa disposizione disciplina l'indennità per la preparazione degli esami federali, la partecipazione agli stessi e la valutazione dei risultati con una tariffa oraria di 150 franchi (lett. a).

L'esecuzione di lavori di segretariato in rapporto agli esami dev'essere comprovata dagli esaminatori e dai coesaminatori. Tale lavoro di segretariato è compensato con 16 franchi l'ora (lett. b). Gli esaminatori e i coesaminatori che non abitano nel luogo dove si svolge l'esame ricevono un'indennità di trasferta per assistere agli esami federali (biglietto di 1a classe per mezzi di trasporto pubblici) e per la partecipazione alle sedute che si tengono allo scopo di allestire gli esami federali (lett. c). La lettera d disciplina l'indennità corrisposta per i pasti principali e per eventuali pernottamenti con prima colazione: tale indennità corrisponde ai tassi applicabili al personale federale.

Articolo 32 Altre indennità

Alle persone (non esaminatori o coesaminatori) che elaborano domande MC o che verificano la loro rilevanza per la pratica è versata un'indennità di 20 franchi all'ora (cpv. 1). Al personale ausiliario che predispone i locali per gli esami federali o che prepara materiali per gli stessi, è versata un'indennità di 16 franchi all'ora (cpv. 2).